Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 20146 del 30/07/2018

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Lunedi 27 Agosto 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28074/2013 proposto da:

Unionvis S.a.s. di V.F. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Michele Mercati n. 38, presso lo studio dell'avvocato Francione Nicola, rappresentata e difesa dall'avvocato Ruggiero Piero, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore dott. U.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Boccherini n.3, presso lo studio dell'avvocato De Angelis Federico, rappresentato e difeso dall'avvocato Galioto Ivarm, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5206/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

Svolgimento del processo

1. - Il Tribunale di Civitavecchia respingeva la domanda di ammissione tardiva di Unionvis s.a.s. di V.F. & C. proposta a norma della L. Fall., art. 101 con riferimento a due crediti: quello garantito dal privilegio di cui all'art. 2764 c.c. per Euro 114.077,20 avente ad oggetto, oltre agli oneri condominiali e alle spese di ripristino dei locali, l'indennità di occupazione, maturata fino al 19 agosto 2005, relativamente all'immobile sito in (OMISSIS), già locato da essa istante alla fallita (OMISSIS) s.r.l., sul presupposto che il locale in questione (per cui era intervenuta esecuzione forzata) non fosse stato rilasciato libero da beni mobili al termine del rapporto locatizio; quello, fatto valere in prededuzione, di Euro 121.218,998, con riferimento alla ulteriore indennità di occupazione dovuta per il periodo, successivo alla dichiarazione di fallimento, ricompreso tra il 20 agosto 2005 e l'11 dicembre 2006 (data dell'attuato sgombero dell'immobile) e ai nominati accessori, in precedenza indicati, siccome relativi a tale secondo periodo. ...

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