Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 17970 del 09/07/2018

Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 17970 del 09/07/2018
Lunedi 16 Luglio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -

Dott. MANZON Enrico - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - rel. Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6528/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

S.A.C. e C.T., quali eredi di S.R., rappresentate e difese, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Antonio APREA ed elettivamente domiciliate in Roma, alla piazza della libertà, n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Gemma PATERNOSTRO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2038/28/2016 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, Sezione staccata di Taranto, depositata il 05/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

1.L'Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze della verifica fiscale condotta dalla G.d.F. nei confronti di S.R., compendiata nel p.v.c. del 5/09/2007, da cui emergeva che il contribuente, esercente l'attività di agente di commercio (informatore scientifico), aveva emesso di annotare le fatture emesse nei confronti dei propri clienti e di presentare le dichiarazioni reddituali per gli anni dal 1999 al 2005, emetteva un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPEF per l'anno d'imposta 2004, che notificava a C.T. ed S.A.C., quali credi del contribuente nel frattempo deceduto.

2. Il ricorso avverso il predetto atto impositivo, proposto dalle due contribuenti, veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto e l'appello proposto dall'Ufficio avverso tale statuizione veniva rigettato dalla CTR con la sentenza in epigrafe indicata, sul rilievo che le appellanti, non avendo accettato l'eredità, non potevano rispondere delle obbligazioni tributarie del de cuius. ...

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