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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5702/2017 proposto da:
C.S., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIA BITTONI, MARIKA MICHELI;
- ricorrenti -
contro
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO, 14, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO STRAFFI, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO GILARDONI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1365/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
A.S., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza 25 agosto 2016, n. 1365/2016, resa dalla Corte d'Appello di Firenze, che ha riformato la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Arezzo il 1 giugno 2010, accogliendo l'impugnazione di M.P..
M.P. resiste con controricorso.
La controversia ebbe origine da citazione notificata il 24 giugno 2003 dagli attuali ricorrenti, tutti condomini del complesso residenziale (OMISSIS), al costruttore-venditore degli immobili M.P., al fine di ottenere da questo il risarcimento dei danni per vizi e difetti dell'opera edilizia. L'adito Tribunale di Arezzo ritenne che gli attori avessero agito non soltanto per i vizi afferenti alle parti comuni del complesso, ma anche per quelli relativi alle proprietà individuali. Tale conclusione, sull'appello di M.P., è stata smentita dalla Corte di Firenze, la quale ha riportato uno stralcio dell'atto di citazione, dal quale emergeva che gli attori lamentassero "problemi a carico delle parti ...
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