Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 1233 del 17/01/2019

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 1233 del 17/01/2019
Lunedi 4 Febbraio 2019
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15439-2017 proposto da:

STUDIO GMR E ASSOCIATI, DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE SCOLA;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE;

- intimato -

avverso il decreto n. R.G. 164/2017 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositato l'08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

Svolgimento del processo

CHE:

1. - Lo Studio GMR e Associati, Dottori Commercialisti, propone ricorso per cassazione per tre mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione, contro il decreto con cui il Tribunale di Alessandria ha respinto l'opposizione allo stato passivo da esso Studio proposto al fine della ammissione del proprio credito per prestazioni professionali non già un chirografo ma in privilegio ex art. 2751 bis c.p.c., n. 2, privilegio invece dovuto, secondo lo stesso Studio, essendo stata la prestazione svolta personalmente dal dottor A., componente dell'associazione professionale, al quale la società in bonis l'aveva affidata.

2. - L'intimato Fallimento non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

CHE:

3. - Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. Fall., art. 95, in relazione agli artt. 2745 e 2751 bis c.c., n. 2, ed in relazione al D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 25, comma 1, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto, in breve, che l'insinuazione del credito da parte dello Studio fosse preclusivo del riconoscimento del privilegio. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.012 secondi