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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -
Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7120-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LEALPELL SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato ALDO PEREGO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4082/19/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 21/07/2014, depositata il 23/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l'Avvocato Aldo Perego difensore del controricorrente, che si riporta agli scritti e insiste nell'eccezione sollevata nel controricorso sulla tardività del ricorso.
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR della Lombardia n.4082/2014/00, depositata il 23.7.2014 che ha confermato la decisione di primo grado con la quale erano stati annullati gli avvisi di accertamento emessi a carico della Lealpell s.r.l. per la ripresa a tassazione di IRES, IRAP e IVA per gli anni dal 2005 al 2007.
La CTR, premesso che l'Ufficio aveva contestato la deduzione dell'importo di Euro 57.364,00 a titolo di compenso agli amministratori in assenza di specifica delibera assembleare, rilevava che "...nella specie trattasi di società di capitali a ristretta base (due soci ed amministratori) e che l'assemblea totalitaria di approvazione del bilancio poteva contenere anche argomenti non inseriti nell'ordine del giorno". ...
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