Cassazione civile Sez. lavoro, Sentenza del 13/01/2017 n.798

Cassazione civile Sez. lavoro, Sentenza del 13/01/2017 n.798
Sabato 27 Maggio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro - Presidente -

Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere -

Dott. LORITO Matilde - Consigliere -

Dott. GHINOY Paola - Consigliere -

Dott. SPENA Francesca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19061-2011 proposto da:

L.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell'avvocato MARINA MILLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MORGIA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del Curatore Fallimentare O.M.;

- intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA, depositata il 26/05/2011 R.G.N. 1471/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con decreto depositato il 26.5.11 il Tribunale di Bassano del Grappa rigettava l'opposizione proposta L. Fall., ex art. 98 da L.S. contro il decreto con cui il giudice delegato del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione aveva respinto la sua domanda di ammissione al passivo, in privilegio, del credito di Euro 748.688,93 quale risarcimento dei danni patiti a seguito d'un infortunio sul lavoro occorsogli il (OMISSIS).

Rilevava il Tribunale che L.S. lavorava come saldatore alle dipendenze d'una società croata - la MFG - presso la (OMISSIS) S.r.l. (e non alle dipendenze di quest'ultima, come invece sostenuto dall'opponente) in forza d'un contratto d'appalto stipulato fra le predette società e avente ad oggetto la costruzione e l'assiemaggio d'un impianto di movimentazione materiali commesso alla (OMISSIS) S.r.l. dalla SMS Demag di (OMISSIS). Affermava altresì che la dinamica del sinistro non aveva evidenziato alcuna responsabilità della (OMISSIS) S.r.l., neppure a livello di omessa formazione e informazione sul corretto utilizzo del carroponte la cui errata manovra, ad opera dello stesso lavoratore, era stata all'origine dell'infortunio. ...

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