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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio - Presidente -
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. DE GREGORIO Federico - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7927-2014 proposto da:
I.A. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINA PROSPERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOP ADRIATICA SCARL P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTINA VENTUROLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1022/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/09/2013, R.G.N. 76/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/07/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;
udito l'Avvocato CAROLINA VALENSISE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso in via principale inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1022/2013, depositata il 5/9/2013, la Corte di appello di Bologna, accogliendo il gravame di Coop Adriatica soc. coop. a r.l. e in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, respingeva la domanda di I.A. volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa alla stessa intimato in relazione all'episodio verificatosi il giorno (OMISSIS), allorquando, a seguito di controllo, era risultato che la lavoratrice non aveva pagato alcuni calzini, per un importo di 21 Euro, rimasti occultati sotto una confezione di acqua nel punto vendita (OMISSIS).
La Corte osservava, diversamente da quanto ritenuto sul punto dal primo giudice, che doveva ritenersi acquisita la dimostrazione della coscienza e volontà dell'azione in capo alla I., avuto riguardo al numero dei calzini e alla posizione in cui erano stati rinvenuti, tale da escludere che la ricorrente non si fosse potuta accorgere della loro presenza; che, inoltre, il controllo era avvenuto a seguito di segnalazione da parte di un'addetta al punto vendita che aveva riconosciuto nella cliente la persona che qualche giorno prima (e precisamente il (OMISSIS)) era stata sorpresa ad appropriarsi di merce sempre all'interno del medesimo punto vendita: episodio, questo, che la Corte faceva oggetto di ricostruzione e che considerava rilevante ai fini di ulteriormente fondare la dimostrazione della coscienza e volontà con cui la I. aveva posto in essere i fatti che avevano portato al suo licenziamento. ...
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