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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio - Presidente -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere -
Dott. PONTERIO Carla - Consigliere -
Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9284-2017 proposto da:
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIAGRAZIA NAPOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente - contro
ILLVA SARONNO S.P.A., ILLVA SARONNO HOLDING S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO ALIBERTI, rappresentate e difese dall'avvocato PATRIZIA CASTIGLIONI, giusta delega in atti;
- controricorrenti - avverso la sentenza n. 1098/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/10/2016, R.G.N. 626/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato SERGIO VACIRCA;
udito l'Avvocato PATRIZIA CASTIGLIONI.
Con sentenza in data 6 ottobre 2016, la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello proposto da G.F. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua impugnazione di illegittimità del licenziamento intimatogli il 3 maggio 2011 da Illva Saronno s.p.a. per giustificato motivo oggettivo e delle conseguenti domande di condanna reintegratoria e risarcitoria, sul previo accertamento dell'imputabilità del rapporto di lavoro alla capogruppo Illva Saronno Holding s.p.a.
Preliminarmente esclusa l'illegittimità del licenziamento per mancanza di una chiara indicazione della firma del sottoscrittore della lettera di recesso e dei relativi poteri, la Corte territoriale riteneva, anche in esito all'istruzione orale disposta, l'effettiva sussistenza della riorganizzazione aziendale a giustificazione del provvedimento, che aveva comportato anche la soppressione dell'area Nielse (OMISSIS) (comprendente Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta), per il settore vini, diretta da G.F., per una criticità del mercato nazionale produttiva di un documentato calo delle vendite. Essa escludeva poi la violazione dell'obbligo datoriale di repechage, per la prova della mancanza di aree alternative per una possibile (ri)collocazione del predetto, al momento del suo licenziamento; neppure potendogli essere offerte mansioni inferiori, per le quali la società datrice aveva assunto personale a tempo determinato, in quanto relative ad attività (di supporto alle vendite verso i grossisti a diretto riporto dell'Area Manager o del Responsabile Training e Sviluppo Centrale Ingrosso Wine & Spirits) oggettivamente non rientranti nel suo bagaglio professionale. ...
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