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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio - Presidente -
Dott. D’ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. RIVERSO Roberto - rel. Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17001-2013 proposto da:
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RECH 76, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE POERIO, rappresentata e difesa dall'avvocato SABRINA AMODEO giusta delega in atti; - controricorrente -
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A., già EQUITALIA ETR S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1945/2012 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 24/01/2013 R.G.N. 37/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA' Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato DE STEFANO MAURIZIO;
udito l'Avvocato POERIO GIUSEPPE per delega verbale Avvocato AMODEO SABRINA.
Con la sentenza n. 1945/2012 la Corte d'Appello di Reggio Calabria respingeva il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense avverso la sentenza che aveva annullato la cartella esattoriale con cui la Cassa intimava all'avvocato A.E. il pagamento di Euro 676,44 a titolo di sanzione per il mancato versamento di contributi previdenziali obbligatori relativi agli anni 2000 e 2001.
A fondamento della decisione la Corte ribadiva che nella materia trovava applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto in via generale dalla L. n. 689 del 1981, art. 28; posto che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la sanzione pecuniaria in discorso - comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo della L. n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense dell'ammontare del reddito professionale entro il termine previsto - aveva natura amministrativa e come tale era soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui era stata commessa la violazione. Sosteneva inoltre che la L. n. 689 del 1981 dovesse trovare applicazione, fatti salvi gli aspetti espressamente derogati da altre norme speciali di pari grado, con conseguente irrilevanza di disposizioni regolamentari contrastanti con la normativa primaria. ...
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