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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16745/2013 proposto da:
B.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 2, presso lo studio dell'avvocato LEANDRO BOMBARDIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO BOMBARDIERI giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTARE M.D.C.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 155/2012 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 26/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito l'Avvocato LEANDRO BOMBARDIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e statuizioni sul C.U..
Il Tribunale di Locri dichiarava risolto per inadempimento il contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione stipulato in data 1.1.1998 tra il locatore M.C. ed il conduttore B.I., dichiarando cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile e condannando il conduttore al pagamento dei canoni insoluti relativi al periodo (OMISSIS), nonchè degli ulteriori canoni fino alla data di rilascio, oltre interessi.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza 26.6.2012 n. 155, rigettava l'appello proposto dal B.: a) rilevando la persistenza dell'inadempimento della obbligazione di rilascio del bene, le cui chiavi erano state riconsegnate al locatore in data (OMISSIS), atteso che l'immobile era ancora ingombro dei beni personali del conduttore, fatto impeditivo del pieno e libero godimento del bene; b) ritenendo del tutto infondata la tesi dell'appellante secondo cui la consegna delle chiavi, ricevute dal locatore, senza espressa riserva del pagamento dei canoni del semestre in corso previsti dalla L. n. 392 del 1978, art. 27, comma 7, configurasse per "facta concludentia" un accordo di risoluzione del contratto per mutuo consenso, non potendo riconoscersi il significato di rinuncia al pagamenti dei canoni al mero silenzio del locatore. ...
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