Cassazione civile Sez. III Sentenza del 21/06/2017 n.15369

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Martedi 18 Luglio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere -

Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26851/2015 proposto da:

S.R., domiciliato ex lege in ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati ELENA DOMENIS, RINO BATTOCLETTI giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AUTOTECNICA PUGLIESE SRL in persona del legale rappresentante Dott. A.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 11, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA SIMONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GRILLI giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 472/2014 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento;

udito l'Avvocato SIMONE ROBERTA;

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione notificato in data 4 marzo 2009 S.R. conveniva Autotecnica Pugliese Srl - società con sede in (OMISSIS) - dinanzi al giudice di pace di Gorizia perchè fosse condannata a pagargli la somma di Euro 2565,20, corrispondente alla differenza tra l'Iva da lui versata nell'aliquota del 20% per acquistare da essa una vettura e quella nell'aliquota del 4% che avrebbe in realtà dovuto corrispondere in quanto vittima del terrorismo ai sensi della L. n. 206 del 2004, equiparabile ai Grandi Invalidi di guerra D.P.R. n. 915 del 1978, ex art. 14.

La convenuta si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale per inapplicabilità del foro del consumatore, che aveva giustificato il radicamento da parte dell'attore del giudizio in Gorizia; sosteneva invece la convenuta che si sarebbero dovuti applicare gli artt. 19 e 20 c.p.c., con conseguente competenza del giudice di pace di Barletta. ...

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