Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 3967 del 12/02/2019

Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 3967 del 12/02/2019
Mercoledi 27 Febbraio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28245/2016 R.G. proposto da:

S.L., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Sandroni, domiciliata, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

- ricorrente -

contro

Immobiliare Nuovo Habitat s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Regni, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Alessandro Passarini;

- controricorrente -

Sa.Co.;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, depositata il 19 agosto 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 settembre 2018 dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;

udito l'Avv. Alessandro Pantanetti, in sostituzione dell'Avv. Daniele Sandroni, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio quanto all'opposizione ex art. 617 c.p.c., e che il ricorso sia rigettato quanto all'opposizione ex art. 615 c.p.c..

Svolgimento del processo

La Immobiliare Nuovo Habitat s.r.l., con atto di precetto notificato il 20 agosto 2007, ha intimato a S.L. il pagamento dell'importo di Euro 18.028,99, quale residuo prezzo di una compravendita immobiliare stipulata con atto pubblico del notaio Sa.Co. del 29 dicembre 2006.

La S. ha proposto opposizione, lamentando la nullità della copia conforme del titolo esecutivo (il rogito notarile) notificatole unitamente all'atto di precetto, in quanto carente della formula esecutiva. Ha altresì dedotto, nel merito, che nulla era dovuto alla società intimante, in ragione di taluni vizi di costruzione dell'appartamento acquistato. ...

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