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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -
Dott. DI FLORIO Antonella - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19538-2016 proposto da:
AUTOSERVIZI E NOLEGGI SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. R.C.P., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SABRINA TODARO giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale dott. S.G., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA PROCACCI giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
GENIALLOYD ASSICURAZIONI SPA, M.E.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 695/2016 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 03/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SILVANA MELIAMBRO per delega;
udito l'Avvocato LUCA PROCACCI.
1. In data 15 ottobre 2012 si verificò un sinistro stradale che vide coinvolte la vettura condotta da T.M., assicurata dalla Toro Assicurazioni s.p.a., poi divenuta Generali Italia s.p.a., e la vettura condotta da M.E., assicurata dalla s.p.a. Genialloyd. A seguito di tale incidente la T. cedette il proprio credito risarcitorio alla s.a.s. Autoservizi e Noleggi.
La s.a.s. Autoservizi e Noleggi convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Torino, M.E. e la sua società di assicurazione, chiedendo il risarcimento dei danni sul rilievo che l'incidente fosse da ricondurre a responsabilità esclusiva del convenuto, colpevole di non aver rispettato il segnale di stop. Il M. non si costituì e neppure la società Genialloyd, mentre si costituì con atto di intervento la società Toro Assicurazioni e gli originari convenuti vennero dichiarati contumaci. In seguito il M. si costituì, chiedendo il rigetto della domanda. ...
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