Cassazione civile Sez. III Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018

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Mercoledi 10 Ottobre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. SCODITTI Enrico - rel. Consigliere -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2440/2017 proposto da:

P.J., P.S.D., D.C., P.D., considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FABIO VENTURINI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

UNIPOL SAI SPA, GIA' MILANO ASSICURAZIONI SPA, V.A.D.;

- intimati -

Nonchè da:

UNIPOL SAI SPA, GIA' MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. C.A.R., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LOREDANA LEO giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

P.S.D., D.C., P.J., V.A.D.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2531/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

con atto di citazione del settembre 2009 P.S.D., D.C. e P.J. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano V.A. e Milano Assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale nel quale il congiunto P.D. aveva riportato gravi lesioni. Nel corso del giudizio la società assicuratrice corrispose dapprima la somma di Euro 100.000.000 e successivamente quella di Euro 574.000.000 in favore di P.S., quale amministratore di sostegno del figlio D.. Disposta CTU, con quantificazione di postumi permanenti di natura psichica in termini del 45-50% per P.D., il Tribunale adito accolse la domanda nei limiti della condanna dei convenuti al pagamento in favore di D.C. della somma di Euro 5.518,67. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 21 giugno 2016 la Corte d'appello di Milano rigettò l'appello proposto da P.S.D., in proprio e quale amministratore di sostegno di P.D., e P.J., condannando gli appellanti alla rifusione delle spese nella misura di Euro 12.194,00 oltre accessori, ed accolse l'appello proposto da D.C., condannando gli appellati al pagamento della somma di Euro 10.800,00 in favore della D., con compensazione delle spese. ...

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