Cassazione civile Sez. II, Sentenza 26/07/2016 n. 15461

Cassazione civile Sez. II, Sentenza 26/07/2016 n. 15461
Martedi 13 Settembre 2016
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - rel. Consigliere -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5517-2012 proposto da:

R.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V. BALDASSARRE PERUZZI 30, presso lo studio dell’avvocato LINO IULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA GUERRERA;

- ricorrente -

contro

RU.FE., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA ASSUNZIONE N.154 PAL.6, presso lo studio dell’avvocato CESARE MASSIMO BIANCA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ARIETA;- controricorrente -

avverso la sentenza n. 736/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/06/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, CHE HA CONCLUSO PER IL RIGETTO DEL RICORSO.

Svolgimento del processo

1. - R.N. convenne in giudizio Ru.Fe., chiedendo il riconoscimento giudiziale della sottoscrizione della scrittura privata datata 23.1.1988 con la quale egli aveva acquistato dal convenuto un terreno edificabile sito in (OMISSIS); chiese ancora il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento del convenuto, che si era rifiutato di comparire dinanzi al notaio per il rogito.

Il Ru. resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

Nel corso del giudizio di primo grado, l’attore modifico’ l’originaria domanda ai sensi dell’art. 1453 c.c., comma 2, chiedendo la risoluzione del contratto preliminare in luogo dell’adempimento precedentemente richiesto.

Il Tribunale di Paola rigetto’ la domanda attorea.

2. - Sul gravame proposto dal R., la Corte di Appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, dichiaro’ la risoluzione -per inadempimento del convenuto - del contratto di compravendita stipulato tra le parti; dichiaro’ inammissibile la domanda di restituzione dell’acconto che il R., in sede di sottoscrizione della scrittura, aveva versato al Ru.. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.012 secondi