Cassazione civile Sez. II, Sentenza n. 21461 del 21-10-2015

Cassazione civile Sez. II, Sentenza n. 21461 del 21-10-2015
Venerdi 30 Ottobre 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente -

Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere -

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -

Dott. MANNA Felice - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13822/2009 proposto da:

F.P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CUCCI, rappresentato e difeso da se stesso, e successivamente rapp.to e difeso dall'Avv. Massimo Cucci;

- ricorrente -

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE APPELLO MILANO, C.A.;

- intimati -

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

- intimato -

avverso l'ordinanza n. 37/2007 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, depositata il 18/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/07/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l'Avvocato RAMPONI Riccardo, con delega orale dell'Avvocato CUCCI Massimo, difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi agli atti insistendo sull'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

L'avv. F.P.P., difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, avverso il provvedimento dep. il 18 maggio 2009 con il quale la Corte di Assise di appello di Milano confermava il decreto presidenziale di liquidazione degli onorari impugnato dall'attuale ricorrente.

Con il summenzionato provvedimento era escluso il riconoscimento dell'aumento del massimo previsto dalla tariffa penale (D.M. n. 127 del 2004, art. 1, commi 2 e 3) per l'impegno richiesto dalla complessità dei fatti e delle questioni giuridiche trattate sul rilievo che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, gli onorari dovuti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non possono essere superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell'Economia e della Finanza, depositando memoria illustrativa.

Il ricorrente, in ottemperanza all'ordinanza interlocutoria emessa dalla Corte il 29 gennaio 2015, ha provveduto a integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, che non si è costituito.

 

Motivi della decisione

1.1. - L'unico motivo censura il provvedimento della Corte di assise che aveva escluso a favore del difensore di imputati ammessi al gratuito patrocinio l'aumento degli onorari previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 1, comma 2, e lett. E, in considerazione dell'interesse patrimoniale dello Stato che peraltro non è previsto neppure dall'art. 97 Cost.; denuncia che erroneamente era stata disattesa la richiesta di liquidazione degli onorari che era stata formulata adeguando le voci della tariffa penale al valore mediano secondo quanto è previsto in tal caso. Osserva che negare l'applicabilità dell'aumento stabilito dalla tariffa per la particolare difficoltà e complessità - la cui previsione non contrasta con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, - determinerebbe violazione degli artt. 24 e 3 Cost.(effettività della difesa dell'imputato), 36 Cost. (retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto) comportando una disparità di trattamento fra il difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio e il difensore degli altri imputati.

In sostanza, la voce prevista andrebbe comunque riconosciuta anche se va liquidata, come era stato chiesto, nei valori intermedi.

1.2. - Il motivo è infondato.

Il provvedimento impugnato si è attenuto all'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, i criteri cui l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 art. 82 devono ritenersi esaustivi, sicchè il giudice, nell'applicare la tariffa professionale, non può invece fare riferimento anche ai criteri integrativi e adeguatori della tariffa medesima, non essendo operante l'art. 1, comma 2, della tariffa penale di cui al D.M. 127/2004, che consente di quadruplicare il compenso per le cause che richiedono un particolare impegno per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, e ciò sia per l'espresso divieto, contenuto nel citato art. 82, del superamento dei valori medi di tariffa, sia perchè la norma già contempla la natura dell'impegno professionale come un elemento da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del compenso tra il minimo della tariffa e la media di tali valori (Cass. 2445/2011).

Qui sembra opportuno rilevare che la previsione di cui all'art. 2, della tariffa penale non concerne una autonoma e distinta voce del compenso quanto piuttosto consente di determinare il compenso oltre i massimi rimettendo alla valutazione del giudice se, in considerazione del particolare impegno, della complessità dei fatti e delle questioni trattate, l'onorario possa essere elevato fino al quadruplo dei predetti massimi.

Orbene, la previsione di cui all'art. 82 cit. appare legittima e certamente non è in contrasto con le norme costituzionali, di cui è stata denunciata la violazione, posto che la fissazione di limiti nella determinazione degli onorari sono il frutto della ragionevole scelta del legislatore di contemperare gli opposti interessi in gioco: la necessità di assicurare all'imputato non abbiente la difesa tecnica - garantita per l'appunto con la nomina dell'avvocato - e di retribuire l'attività del legale sulla base delle tariffe professionali ù che tengono comunque conto del lavoro svolto - sono state considerati meritevoli di tutela nel rispetto di alcuni parametri che tenessero conto della incidenza del relativo costo sulla intera collettività.

Il ricorso va rigettato.

La peculiarità della questione induce a compensare le spese della presente fase fra le parti costituite.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2015

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