Cassazione Civ. Sez. Unite - Sentenza n. 22848 del 08/10/2013

Cassazione Civ. Sez. Unite - Sentenza n. 22848 del 08/10/2013
Lunedi 21 Ottobre 2013

Svolgimento del processo

Pronunziando su reclamo ex art. 308 c.p.c., comma 1, il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, confermò, con sentenza emessa ai sensi del secondo comma di detta disposizione, l'ordinanza 28 aprile 1996, con la quale il giudice istruttore aveva dichiarato estinto il giudizio di divisione immobiliare, intercorrente tra I.C. e I.A., instaurato nel 1989.

La decisione reiettiva del reclamo fu appellata da I.C., reclamante-soccombente, e l'adita Corte d'appello dichiarò inammissibile il gravame, poichè tardivo.

In particolare - osservato che l'appello contro la sentenza di estinzione del processo emessa ai sensi dell'art. 308 c.p.c., comma 2, è regolato dall'art. 130 disp. att. c.p.c., che prevede che il collegio "provvede in camera di consiglio" - la Corte ne inferì che l'intero giudizio d'impugnazione è retto dal c.d. "rito camerale", e che, dunque, esso deve essere promosso con ricorso, da depositarsi in cancelleria nel temine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero (in mancanza di notifica della sentenza) entro l'anno dalla sua pubblicazione, potendosi ritenere egualmente valido l'appello promosso con citazione, soltanto se il relativo deposito in Cancelleria sia avvenuto nei termini suddetti.

Tanto premesso in linea di principio, la Corte riscontrò che, nella specie, l'appello era stato promosso con citazione, della quale, nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, era avvenuta la notificazione alla controparte, ma non anche il deposito in Cancelleria.

Avverso la decisione di appello, I.C. ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi, che - in disparte la prospettazione di vizi di motivazione in diritto, di per sè stessi inammissibili (cfr.

Cass. Cass., ss.uu., 28054/08, 8612/06, 5595/03) - tendono congiuntamente a censurare la decisione impugnata, per non aver considerato: a) che l'impugnazione della sentenza pronunciata sul reclamo, ex art. 308 c.p.c., comma 2, avverso la declaratoria di estinzione del giudizio va proposta con citazione e non con ricorso, essendo il richiamo alle forme del rito camerale, contenuto nell'art. 130 disp. att. c.p.c., riferito alla sola fase decisionale e non anche a quella introduttiva dell'impugnazione; b) che in ogni caso - quand'anche al fine della proposizione dell'impugnazione si ritenesse necessaria l'adozione della forma del ricorso - la tempestività del gravame andrebbe, non di meno, riferita alla data di notifica e non a quella di deposito.

I.A. ha resistito con controricorso.

Deceduta la ricorrente, il giudizio è stato proseguito dagli eredi.

In esito ad ordinanza interlocutoria 18900/12, depositata il 5.11.2012 - essendosi riscontrate, soprattutto su temi limitrofi, soluzioni giurisprudenziali non sempre omogenee - le questioni introdotte con il ricorso sono state rimesse all'esame di queste Sezioni unite, quali questioni di massima di particolare importanza.

Il controricorrente ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione

1) 1.- Il primo spunto problematico rimesso al vaglio di queste Sezioni unite attiene all'identificazione dell'atto, citazione o ricorso, da adottarsi al fine del promovimento dell'appello avverso sentenza reiettiva di reclamo proposto, ai sensi dell'art. 308 c.p.c., comma 2, contro declaratoria di estinzione del processo di cognizione pronunziata dal giudice istruttore.

2.- In proposito, il quadro normativo di riferimento è, precipuamente, costituito dalla previsione di cui all'art. 308 c.p.c., e da quella di cui all'art. 130 disp. att. c.p.c..

In tema di estinzione del processo di cognizione, l'art. 308 c.p.c., (sotto la rubrica "Comunicazione ed impugnabilità dell'ordinanza") recita: "L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunziata fuori dall'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178, commi 3, 4 e 5.

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie".

La norma trova pressochè perfetta rispondenza - in tema di estinzione del processo di esecuzione per inattività delle parti - in quella dell'art. 630 c.p.c., u.c., il quale, nell'attuale formulazione (introdotta dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e, convertito in L. n. 80 del 2005, che, quanto ai fini considerati, non ha apportato, al testo previgente, modificazioni significative), dispone: "Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi 3, 4 e 5. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza".

Non a caso, dunque, le due norme e le situazioni da esse contemplate sono accomunate nella previsione dell'art. 130 disp. att. c.p.c., che - nel regolare l'"appello contro la sentenza di estinzione del processo" - dispone: "Nel giudizio di appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'art. 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza".

Nella formulazione precedente alle modifiche apportate (con decorrenza dal 30 aprile 1995) dalla L. n. 353 del 1990, art. 82, la norma, peraltro, sancisce: "Nel giudizio di appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'art. 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'art. 630 del codice stesso, l'istruttore svolge le attività previste nell'art. 350 dello stesso codice, e, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie fissando i rispettivi termini. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza".

3.- Tale essendo il tenore dei referenti normativi, occorre approfondirne l'effettiva portata, letterale e sistematica, e, all'esito, acclarare se la previsione dell'art. 130 disp. att. c.p.c., laddove recita che "...il collegio... provvede in camera di consiglio...", deve intendersi: a) nel senso che l'applicazione del rito camerale - contemplato per l'intero prodromico procedimento di reclamo avverso l'ordinanza estintiva del giudice istruttore (come inequivocamente attestato dal richiamo dell'art. 308 c.p.c., comma 1, al precedente art. 178, commi 3, 4 e 5) investe l'intera successiva impugnazione della sentenza reiettiva del succitato reclamo; ovvero b) nel senso che l'applicazione del rito camerale è circoscritta alla fase decisionale di tale impugnazione, essendosi voluto solo evitare la forma della discussione pubblica preceduta dallo scambio di conclusioni di merito, con mantenimento, per la fase introduttiva dell'impugnazione, delle forme procedimentali ordinarie. Ciò, del resto, secondo un'alternativa che si ripropone in termini del tutto analoghi per la sentenza (in questo caso: tanto di rigetto quanto di accoglimento) che interviene sul reclamo contemplato dall'art. 630 c.p.c., u.c., con riguardo l'estinzione del processo di esecuzione.

4.- Rilevata l'assenza di specifici decisivi precedenti giurisprudenziali - anche Cass. 14096/05 (in tema di estinzione del processo esecutivo), citata dall'ordinanza di rimessione, non sembra offrire chiare indicazioni circa il rito (ordinario o camerale) da applicarsi all'appello ex art. 630 disp. att. c.p.c., comma 3, e art. 13 disp. att. c.p.c. - mette conto, in primo luogo, precisare, per dovere di chiarezza, che la questione qui esaminata, dell'identificazione del rito utilizzabile in sede di appello e dell'atto da adottare al fine della relativa promozione, investe esclusivamente la declaratoria sull'estinzione che si sviluppi attraverso lo specifico subprocedimento disciplinato dal combinato disposto dall'art. 308 c.p.c. (in tema di giudizio di cognizione) ovvero dall'art. 630 c.p.c., u.c., (in tema di processo esecutivo) e dall'art. 130 disp. att. c.p.c..

La questione non si pone, invece, quando la declaratoria sull'estinzione sia pronunziata da giudice monocratico o collegiale, dopo che la causa sia stata rimessa in decisione, o, comunque, da giudice monocratico, con provvedimento, che (non essendo suscettibile di reclamo, per l'impossibilità di contrapporre giudice unico a collegio nei procedimenti che si svolgono davanti a giudice unico) ha, indipendentemente dalla forma in concreto attribuitagli, sempre valore sostanziale di sentenza, determinando la definizione del processo attraverso la risoluzione di questione pregiudiziale attinente al processo. In tali casi infatti, l'impugnazione - avendo ad oggetto sentenza (tale formalmente o, comunque, sostanzialmente) pronunciata secondo gli ordinari canoni procedimentali - non potrà avvenire che nelle forme, parimenti ordinarie, di cui all'art. 342 c.p.c. (v., tra le altre, Cass. 20631/11 18242/08, 14592/07, 8092/04).

5.a.- Svolta la sopra riportata puntualizzazione, sembra potersi affidabilmente pervenire - pur in presenza di indicazioni non sempre prive di ambiguità - alla conclusione che, nella prospettiva di cui all'art. 130 disp. att. c.p.c., il rito camerale si applica all'intero procedimento d'appello avverso sentenza reiettiva di reclamo, ex art. 308 c.p.c., comma 2, contro declaratoria di estinzione del processo pronunziata dal giudice istruttore, e, conseguentemente, anche al relativo atto introduttivo.

Come puntualmente evidenziato dalla stessa ordinanza interlocutoria (v. p. 9), in tal senso milita significativamente, in primo luogo, la stessa lettera della norma. Ciò peraltro, non soltanto per il richiamo al rito camerale in esso contenuto, bensì anche per lo specifico valore lessicale della frase attraverso cui detto richiamo è stato realizzato ("...il collegio... provvede in camera di consiglio..."), giacchè il provvedere in camera di consiglio è espressione il cui significato appare trascendere la mera attività decisoria per estendersi al complesso di quelle ad essa strumentale (il che è a dire all'intero procedimento di impugnazione in rassegna).

Il dato letterale si salda, peraltro, con le indicazioni sistematiche che si traggono dalla continuità formale che l'art. 130 disp. att. c.p.c., pone - attraverso l'evocazione del rito camerale per il secondo procedimento - tra prodromico procedimento di reclamo ex art. 308 c.p.c. (retto, per intero, dal rito camerale: come inequivocamente attestato dal richiamo all'art. 178 c.p.c., commi 3, 4 e 5, contenuto nell'art. 308 c.p.c., comma 1) e procedimento d'impugnazione della sentenza resa in sede di reclamo.

Nè indicazioni di sicuro segno contrario si colgono nel fatto che l'art. 130 disp. att. c.p.c., in entrambe le formulazioni susseguitesi, ha previsto l'eventualità che le parti siano autorizzate a presentare memorie in termini assegnati e, nella versione ante riforma L. n. 353 del 1990, ex art. 82, (peraltro applicabile ratione temporis alla fattispecie, vertendosi in tema di giudizio instaurato nel 1989), richiamava lo svolgimento delle preliminari attività secondo la previsione del vigente art. 350 c.p.c..

Tali indicazioni appaiono, invero, superflue, se riferite ad un procedimento di appello destinato ad essere condotto secondo le forme ordinarie (seppur con l'eccezione della mera eventualità delle memorie conclusive e della discussione non in pubblica udienza) e sembra trovare, invece, giustificazione solo se concepite come deroghe (eccezioni rispetto) all'ortodossia del modello tipico del procedimento (camerale) in concreto adottato (nel senso dell'innesto, in detto modello, di attività, in esso, non contemplate).

5.b.- La tesi, secondo cui il rito camerale si applica all'intero procedimento dell'appello avverso sentenza reiettiva di reclamo proposto ex art. 308 c.p.c., comma 2, (e, conseguentemente, anche al relativo atto introduttivo), trova, d'altro canto, conforto nell'esegesi giurisprudenziale di espressione, analoga a quella contemplata dall'art. 130 disp. att. c.p.c., contenuta nella L. n. 898 del 1970, art. 4, come modificato dal L. n. 74 del 1987, art. 8.

Infatti, in tale disposizione si afferma che, nelle cause di divorzio (normativa estesa ai giudizi di separazione personale fino alla entrata in vigore, avvenuta in data 1.3.2006 del nuovo testo del codice di procedura civile: cfr. art. 8, comma 12, e 23, comma 1, L. 74/1987) "l'appello è deciso in camera di consiglio" e tale proposizione risulta consolidatamente letta dalla giurisprudenza di legittimità (anche con l'avallo di queste Sezioni unite: v. sent.

4876/91) nel senso che l'impugnazione è soggetta al rito camerale, non soltanto nella fase decisoria, ma per l'intero procedimento, e quindi anche per l'atto introduttivo, il quale deve avere la forma del ricorso e deve essere depositato in cancelleria nei termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (oltre la decisione delle Sezioni unite richiamata in precedenza, in tal senso, v.: Cass. 2161/11, 565/07, 5304/06, 11319/05, 3405/03, 14100/00, 4290/96, 5433/95, 10614/94, 2317/92, 4924/91).

Il rilievo appare tanto più significativo ove si consideri che, in tal caso, la lettera della legge ("l'appello è deciso in..." piuttosto che "il collegio provvede in...") potrebbe ritenersi maggiormente calibrata sull'accostamento del rito camerale alla specifica attività decisoria e che, manca peraltro (salvo il caso di richiesta di divorzio congiunta) l'elemento costituito dalla corrispondenza con precedente fase trattata con rito camerale.

Non va poi, d'altro canto, sottaciuto che, le esigenze di celerità processuale - valorizzate da alcuno degli arresti sopra richiamati (cfr., in particolare, Cass. 4924/91), al fine dell'affermazione dell'applicazione del rito camerale sin dal momento della proposizione dell'impugnazione con riguardo alla previsione di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 12, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 8, - non appaiono estranee al procedimento in rassegna, di cui all'art. 130 disp. att., e art. 308 c.p.c., comma 2.

Ciò almeno in rapporto alla circostanza, che, in forza del previsione di cui all'art. 354 c.p.c., comma 2, nel caso di riforma della sentenza che "ha pronunziato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme di cui all'art. 308 c.p.c." (e solo, dunque, in presenza di tale duplice requisito) il giudice di appello (anzichè deciderla nel merito) è tenuto a rimettere la causa al primo giudice, sicchè è ragionevole che il possibile aggravio di tempi processuali determinati dalla previsione della (di per sè eccezionale) regressione in primo grado sia compensato dall'adozione di un procedimento di gravame retto da forme più snelle e veloci.

6.- Alla prima questione sottoposta all'esame di queste Sezioni unite, deve, dunque, rispondersi con l'affermazione del principio, secondo cui, ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c., il procedimento di appello avverso sentenza ex art. 308 c.p.c., comma 2, reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, è retto dal rito camerale sin dal momento della proposizione dell'impugnazione, che, va, quindi, introdotta con ricorso da depositare in Cancelleria entro i termini prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c..

2) 1.- Il secondo spunto problematico rimesso all'attenzione di queste Sezioni unite richiede di chiarire se ed in quali termini l'appello di sentenza ex art. 308 c.p.c., comma 2, reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, dispiegato con citazione anzichè, come prescritto, con ricorso, possa, non di meno, ritenersi utilmente promosso.

La questione rimanda alla più generale tematica della sorte delle impugnazioni nonchè delle opposizioni a decreto ingiuntivo o altro atto (alle prime assimilabili sul piano strutturale e con riguardo alle preclusioni conseguenti all'intempestività della relativa promozione) introdotte, in contrasto con la previsione legale, con citazione anzichè con ricorso o, viceversa, con ricorso anzichè con citazione.

2.- In argomento, costituisce orientamento ermeneutico, univocamente consolidatosi nel tempo (sia in giurisprudenza sia in dottrina), che l'impugnazione e l'opposizione a decreto ingiuntivo da proporsi con ricorso (la seconda perchè incidente su credito implicante l'applicazione del c.d. "rito del lavoro") e, invece, promosse con citazione (secondo lo schema specificamente rispondente alla fattispecie oggetto del presente giudizio) non sono ineluttabilmente destinate a restare prive di effetti, ancorchè poste in essere in violazione di specifica normativa processuale, giacchè sono suscettibili di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., alla condizione, tuttavia, che, nel termine perentoriamente prescritto dalla legge ai fini dell'ammissibilità dell'impugnativa, l'atto (di impugnazione o di opposizione) sia stato, non solo notificato alla controparte, ma pure depositato nella Cancelleria del giudice (cfr., in giurisprudenza, tra le altre, quanto al primo profilo: Cass., ss.uu., 4876/91, 10251/94, 14100/00, 1396/01, 5150/04, 13422/04, 13660/04, 8947/06, 17645/07, 9530/10, 21161/11;

quanto al secondo profilo: Cass., ss.uu., 2714/91, 4867/93, 8014/09).

3.- In termini di speculare corrispondenza, costituisce indirizzo interpretativo altrettanto consolidato che l'appello da proporre con citazione, in base alle norme del rito ordinario, e, invece, promosso con ricorso è suscettibile di sanatoria solo se, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., l'atto sia stato non solo depositato nella Cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte (cfr., tra le altre, 11657/98, 23412/08, 4498/09, 6412/11, 12290/11, 2430/12 3058/12) e, analogamente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo (in particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. e ss., ottenuto dall'avvocato nei confronti del cliente per prestazioni giudiziali civili) promossa con ricorso, anzichè mediante citazione, è suscettibile di sanatoria, purchè il ricorso (così come per il promovimento a mezzo citazione) venga notificato nel termine indicato nel decreto (cfr.: Cass. 3041/56, 3225/81, 1283/99 e la recentissima ss.uu., 21675/13, resa all'udienza del 26 marzo 2013).

4.- Il richiamato, articolato ma coerente, quadro ermeneutico si rivela assolutamente univoco.

Nel riaffermare la generale valenza del criterio sopra richiamato e nel darvi ulteriore continuità, Cass., ss.uu., 21675/13, da ultimo citata, ha, infatti, convincentemente puntualizzato, in motivazione, come la diversa soluzione adottata da Cass. ss.uu. 8491/11, in tema di impugnazione di delibera condominiale dispiegata con ricorso anzichè, come dovuto, con citazione (impugnazione reputata suscettibile di sanatoria in ragione del solo tempestivo deposito dell'atto in Cancelleria e, dunque, indipendentemente dalla sua tempestiva notificazione), trova (del resto dichiarata) giustificazione nella precipua specificità morfologica e funzionale dell'atto impugnato (delibera condominiale) e, conseguentemente, della relativa opposizione; cosicchè è soluzione non estendibile oltre il circoscritto specifico ambito di riferimento.

Il radicato indirizzo presenta, d'altro canto, ineccepibile fondamento teorico-giuridico.

La conversione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre, può, invero, realizzarsi, solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che - in ipotesi di impugnazione (o opposizione) irritualmente promossa con citazione anzichè con ricorso - la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella Cancelleria del giudice adito (posto che, nei procedimenti per ricorso, è a tale adempimento che si collega il perentorio termine d'ammissibilità dell'atto medesimo); mentre viceversa - in ipotesi di impugnazione (o opposizione) promossa con ricorso anzichè con citazione - essa si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio ricorso alla controparte (essendo la notificazione dell'atto, nei procedimenti da introdursi con citazione, il momento cui è collegato l'utile instaurazione del rapporto processuale). Il tardivo deposito della citazione nei procedimenti da instaurarsi con ricorso e la tardiva notificazione del ricorso, nei procedimenti da instaurarsi con citazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o la definitività dell'atto impugnato, danno, invece, luogo all'insanabile inammissibilità del gravame o dell'opposizione (cfr. la giurisprudenza richiamata in precedenza).

5.- Alla seconda questione sottoposta all'esame di queste Sezioni unite, deve, dunque, rispondersi con l'affermazione del principio, secondo cui l'appello avverso sentenza ex art. 308 c.p.c., comma 2, reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, promosso con citazione anzichè con ricorso è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., alla condizione che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato, non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella Cancelleria del giudice.

III) - Alla stregua delle considerazioni che precedono - risultando l'impugnata sentenza della Corte di appello di Firenze perfettamente aderente ai principi sopra affermati - s'impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversie e l'esistenza di dati normativi non privi di una qualche ambiguità in merito all'identificazione della natura dell'atto introduttivo del procedimento di appello avverso sentenza ex art. 308 c.p.c., comma 2, si ravvisano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013

 

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