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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1710/2013 proposto da:
B.P. ((OMISSIS)), avvocato, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso L. S.R.L., rappresentata e difesa da sè medesima;
- ricorrente -
contro
M. ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 892/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/05/2012, R.G.N. 1339/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l'Avvocato UGO GIURATO per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. - Con atto di citazione del 17 febbraio 2009, l'avv. B. P. evocò in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, la M. Assicurazioni S.p.A., affinchè venisse accertato e dichiarato che, ai sensi dell'art. 1917 c.c., e dell'art. 3, comma 1, della polizza assicurativa stipulata tra essa attrice e la predetta Compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi connessi all'esercizio dell'attività professionale, la convenuta fosse obbligata a tenere indenne l'assicurata di quanto dalla stessa corrisposto in conseguenza della sentenza n. 4235 del 19 giugno 2007 del Tribunale di Torino, pronunciata durante il tempo dell'assicurazione.
A sostegno della domanda l'attrice dedusse: che, con la predetta sentenza, il Tribunale aveva rigettato le domande proposte da S.R. e V.F., rappresentati e difesi da essa avv. B., nei confronti del debitore M.G. e dei terzi pignorati Banca Intesa Sanpaolo, Banca del Piemonte S.p.A. ed Istituto Fiduciario Piemontese s.r.l., nell'ambito del giudizio per l'accertamento dell'obbligo di detti terzi, disposto a seguito delle contestazioni degli attori alle dichiarazioni negative da costoro provenienti; che la decisione di rigetto del Tribunale si fondava sulla mancanza di prova di cui era onerata la parte attrice, essendo la stessa decaduta dalla facoltà di proporre istanze istruttorie, nè potendo essere l'esibizione disposta ex officio; che gli attori venivano, conseguentemente, condannati al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti per complessivi Euro 12.568,63; che il 28 gennaio 2008 essa attrice, ritenendo sussistente l'errore professionale in cui era incorsa, denunciava il sinistro alla propria assicurazione, la quale inviava proposta di rimborso per un importo pari ad un terzo soltanto delle anzidetto spese legali; che, dunque, trattandosi di proposta contraria alla polizza assicurativa, essa B., fornita alla cliente la provvista per il pagamento delle spese legali, agiva in giudizio per essere integralmente indennizzata dalla M. Assicurazioni S.p.A.. ...
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