Con l'ordinanza n. 25477 del 10 ottobre 2019 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della questione della regolarità o meno della notifica di un atto al collega di studio dell'avvocato destinatario.
Martedi 5 Novembre 2019 |
Il caso: La Corte d'Appello, decidendo sul reclamo L. Fall., ex articolo 18 presentato da T. quale socio della societa' fallita, una s.r.l. in liquidazione nei confronti del fallimento della s.r.l. in liquidazione e della Banca di Credito Sardo s.p.a. avverso la sentenza emessa dal Tribunale fallimentare di Cagliari (sentenza con la quale era stato risolto per inadempimento il concordato preventivo della predetta societa' ed era stato decretato contestualmente il fallimento di quest'ultima), confermava il provvedimento impugnato, rigettando, pertanto, il reclamo cosi' proposto.
T. propone quindi ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello; i controricorrenti eccepiscono la inammissibilità del ricorso in quanto risulta che:
la sentenza della Corte di appello di Cagliari era stata notificata dalla cancelleria al reclamante in data 10 settembre 2014 (presso lo studio del difensore domiciliatario, data da cui e' decorso il termine di trenta giorni previsto dalla L. Fall., articolo 18, comma 14, per la presentazione del ricorso per cassazione;
la notifica effettuata dall'odierno ricorrente in data 25 febbraio 2015 del ricorso per cassazione deve ritenersi irrimediabilmente tardiva.
Il ricorrente, nel contestare l'eccezione sollevata dai controricorrenti, rileva l'inesistenza ovvero la nullita' della notificazione della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli articoli 160 e 139 c.p.c., in ragione della mancata corretta individuazione da parte dell'ufficiale giudiziario del soggetto consegnatario della copia dell'atto notificato, e cioe' di "T.C.", nella qualita' di "collega di studio”.
La Suprema Corte, nel dichiarare la inammissibilità de ricorso, ribadisce i seguenti principi:
- ai fini della validita' della notifica eseguita, a norma dell'articolo 139 c.p.c., comma 2, mediante consegna di copia a persona addetta alla casa o all'ufficio del destinatario, non e' richiesta la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra il consegnatario dell'atto notificando ed il destinatario della notifica, ma e' necessaria e sufficiente una tale situazione di comunanza di rapporti tra destinatario e consegnatario da far presumere che l'atto ricevuto dal secondo venga portato a conoscenza del primo;
- e' da considerare "addetto all'ufficio", ed incluso tra le persone cui la copia dell'atto puo' essere validamente consegnata ai sensi della disposizione citata, colui che si qualifichi "collega di studio" dell'avvocato destinatario dell'atto, in quanto la natura del rapporto stabilmente intercorrente fra detti soggetti fa presumere che il consegnatario, essendo stato rinvenuto nello studio comune al destinatario ed avendo accettato di ricevere la copia dell'atto, provvedera' ad effettuare la consegna al destinatario medesimo;
- peraltro, pur dovendosi ritenere che l'assenza del rapporto di colleganza professionale possa essere provata con qualsiasi mezzo idoneo di prova, la documentazione allegata dal ricorrente non è in alcun modo probante, non potendo la stessa escludere in assoluto il rapporto di colleganza professionale e, comunque, la presenza del consegnatario della notifica nello studio del destinatario della stessa, presenza questa si' attestata dall'ufficiale giudiziario con accertamento sindacabile solo attraverso la presentazione di querela di falso, perche' circostanza avvenuta innanzi al pubblico ufficiale e da quest'ultimo direttamente accertata.
Cassazione civile ordinanza n.25477/2019