La stampa estratta dal sito internet delle poste può provare la notifica dell'atto?

La stampa estratta dal sito internet delle poste può provare la notifica dell'atto?

Com’è noto dal sito internet di Poste Italiane è possibile ottenere la tracciabilità della consegna delle raccomandate, ivi comprese quelle relative agli atti giudiziari.

Giovedi 22 Marzo 2018

La produzione della stampa estratta dal sito internet delle Poste è idonea a provare l’avvenuta notifica di un atto giudiziario?

La questione è stata affrontata dalla Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6524/2018, pubblicata il 16 marzo scorso, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che il deposito della copia dello stato della raccomandata estratta dal sito internet delle Poste non è un documento idoneo a dimostrarne la ricezione da parte del destinatario.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di legittimità trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento in danno di un contribuente per il mancato pagamento dell’Irpef, Irap e dell’Iva. Il contribuente impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale la suddetta cartella di pagamento eccependone la nullità, in quanto la stessa non era stata proceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento e pertanto il credito doveva considerarsi prescritto.

Il ricorso veniva rigettato e la sentenza di primo grado veniva confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale osservava che qualora fosse stata accertata la nullità della notifica della cartella impugnata, la suddetta nullità era stata sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente e che la notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’articolo 140 cpc risultava “dalla documentazione in atti” perfezionatasi per compiuta giacenza a seguito dell’invio della raccomandata informativa che risultava anch’essa consegnata. Pertanto, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: Gli Ermellini, con l’ordinanza in commento, hanno accolto il motivo del ricorso, applicando il principio espresso dagli stessi giudici di legittimità con la sentenza n. 25285/2014, secondo il quale la prova dell’avvenuta notifica di un atto giudiziario deve essere fornita mediante il deposito dell’avviso di ricevimento contenente la copia dell’atto indicato, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità previste dall’articolo 140 c.p.c.

Il deposito del suddetto avviso non può essere sostituito con la copia dell’estratto dal sito internet delle Poste relativo alla consegna della raccomanda in quanto esso non è un documento idoneo a dimostrarne la ricezione.

Allegato:

Cassazione civile Sez. V Ordinanza n. 6524 del 16/03/2018

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