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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -
Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere -
Dott. FASANO Anna Maria - Consigliere -
Dott. MONDINI Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2648/2013 proposto da:
D.B.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato TOMMASO MAGLIONE;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA SUD SPA DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SCIAUDONE;
- controricorrente -
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- resistente con atto di costituzione -
avverso la sentenza n. 142/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 18/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
1. D.B.A. impugnava la cartella esattoriale notificatagli il 15.12.2009, da Equitalia Polis spa per mancato pagamento di Irpef, Iva e Irap relative all'anno 2004, deducendo che il procedimento di notifica della cartella non appariva completo, che la cartella era da considerarsi nulla perchè non preceduta dalla notifica di alcun avviso di accertamento, che l'avviso era invalido e che il credito impositivo era prescritto.
2. L'adita commissione tributaria provinciale di Caserta rigettava l'impugnazione.
3. La commissione tributaria regionale della Campania, decidendo sull'appello proposto dal contribuente, con sentenza n. 142/51/12, depositata il 18 maggio 2012, confermava la pronuncia di primo grado; la commissione osservava che la nullità della notifica della cartella, quand'anche fosse stato effettivamente accertato il difetto formale che, secondo il D.B., ne sarebbe stato la causa, risultava sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso e che la notifica dell'avviso di accertamento ai sensidell'art. 140 c.p.c., risultava, "dalla documentazione in atti", essersi perfezionata per compiuta giacenza a seguito "di invio della raccomandata n. (OMISSIS), consegnata il 25.11.08"; la commissione riteneva infine che, stante la mancata impugnazione e la conseguente definitività dell'avviso, ogni questione relativa al merito delle pretese tributarie era da rigettare. ...
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