Sovraffollamento nelle carceri: misure alternative e percorsi riparatori

Sovraffollamento nelle carceri: misure alternative e percorsi riparatori

“Il grado di civiltà di un Paese si misura dalle sue carceri, come recita un celebre aforisma attribuito a Fëdor Dostoevskij, che la dice lunga sulla grave situazione del nostro Sistema Carcerario e della violazione di Diritti Umani, su cui dovrebbero riflettere e farne un buon uso quanti parlano del “sovraffollamento carcerario” senza avere alcuna cognizione di causa e che sono in tanti. (!!)

Martedi 27 Ottobre 2026

In fondo, siamo un Paese di denunce e di reati gravi irrisolti, se non a posteriori, senza parlare degli errori giudiziari, come testimonia la vicenda vissuta dall’ex carcerato Sardo Beniamino Zuncheddu, vittima di “malagiustia”, che ha dato origine, persino, ad un film che narra la sua tragica esperienza ma che è l’inizio di un processo di “risarcimento” per danni subiti da un uomo che ha passato in carcere da innocente 33 anni della propria vita, senza rinunciare alla sua grande umanità, sebbene ancora attenda il ristoro dei danni patiti nelle Patrie galere e tanto meno abbia ricevuto scuse formali da parte dei suoi aguzzini.

A Zuncheddu, oggi 62enne, venne condannato quando aveva 26 anni all' ergastolo per un triplice omicidio, al quale era completamente estraneo, avvenuto nel 1991 e dal quale è stato definitivamente assolto nel 2024 “per non aver commesso il fatto” dopo una lunga battaglia legale.

Nessuno, tra gli “addolorati di facciata”, si è curato, dopo la sua piena assoluzione per il grave reato ingiustamente contestato, di accorciare i tempi delle lungaggini burocratiche delle procedure risarcitorie, riconoscendogli, almeno, un’indennità mensile a carico dello Stato, in attesa della liquidazione che, comunque, tarda ancora ad arrivare per lui come per tanti altri ex detenuti ingiustamente condannati e tornati in libertà.

Tanto meno, appare utile l’affermazione del Guardasigilli, secondo cui l’analoga vicenda di Garlasco, preda quotidiana quanto stucchevole dei massmedia, “impone la necessità di cambiare le regole del Processo Penale dopo due assoluzioni dell’imputato“ benché sia stata formulata in base ai dubbi degli inquirenti sulla responsabilità del condannato che, a distanza di molti anni dai fatti accaduti, si vorrebbe acclarare pur senza fornire elementi di colpevolezza a carico dell’attuale imputato, esposto alla c.d. “gogna mediatica”. (!!)

Sta di fatto che, in maniera analoga, l’Opinione pubblica viene investita ogni giorno dalle cronache carcerarie che narrano di suicidi, di mancanza di assistenza sanitaria, di salubrità dei locali dove sono “ospitati” a carico dello Stato, di rimedi mancati, che risolverebbero il problema del sovraffollamento, come l’indultino, del trasferimento dei tossicodipendenti in altre strutture adeguate per essere sottoposti a una cura riabilitante, di dubbia efficacia, di telefonini contrabbandati per dare ordini ai collaboratori esterni e della, più pericolosa, saldatura all’interno delle celle dei legami con le nuove Mafie Straniere per suddividersi gli spazi delle nostre Città per lo spaccio della droga e le attività criminali e quanto altro.

Come ha affermato in questi giorni il Procuratore aggiunto di Catania, S. Ardita, che vanta una lunga carriera presso la Direzione distrettuale antimafia e di direzione al Dap e che conosce bene il mondo penitenziario, “Quando il carcere non funziona è lo Stato che non funziona” “La criminalità organizzata ha colmato lo spazio che lo Stato, per qualche ragione, non è stato più in grado di occupare ed è la ragione per la quale oggi abbiamo carceri in mano alla Mafia, carceri che diventano piazze di spaccio, che consentono l’introduzione di droga, telefonini e armi, ed in cui ci si suddivide il controllo del territorio”.

Il tutto sta avvenendo sotto gli occhi dei dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria, sempre in numero inferiore al necessario, che fanno tutto il possibile per tenere alta l’attenzione sui gravi problemi delle Carceri, sebbene anche questo non produca alcun cambiamento rilevante allo attuale assetto del Sistema Carcerario.

Pertanto, in questo contesto, le parole dei Poeta e Scrittore Russo, innanzi ricordate, risuonano come un preciso monito per i Governanti, a legiferare prima che la situazione sfugga di mano a tutti, custodi e custoditi, con più gravi conseguenze per la tenuta del Sistema Carcerario.

Invero, il Ministro della Giustizia, da quando è arrivato a via Arenula, non ha fatto molto ed ogni volta che viene interpellato per il temuto Decreto “Svuotacarceri”, si materializza l’immagine di una moltitudine di criminali che passeggiano impuniti nelle nostre strade, sebbene si tratti di un “Piano Organico” che risale al luglio 2025.

Altri, meno pessimisti, hanno ritenuto che il Ministro si riferisse alla emanazione di un provvedimento di Amnistia o Indulto, come auspicato anche da Papa Francesco, che non ha trovato alcun consenso necessario tra i Parlamentari, travolti da un clima di incertezza sul da farsi e sulla quale, comunque, nessuno ha voluto cimentarsi, se si esclude la proposta avanzata dall’ On.le R. Giachetti per la concessione di una liberazione anticipata per i detenuti più meritevoli in base alla detenzione già sofferta che, tuttavia, non ha trovato accoglimento.

In proposito, va ricordato che la “liberazione anticipata” è una misura, prevista dall'Ordinamento penitenziario italiano e regolata dall'articolo 54 della ormai datata Legge 354/1975, che prevede una riduzione di pena per il detenuto che ha partecipato attivamente all'opera di rieducazione.

Attualmente, la norma citata stabilisce uno sconto di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata mentre la proposta avanzata dal più solerte Deputato alla fine del 2022 (Atto Camera n. 552) e, peraltro, elaborata in collaborazione con l'Associazione “Nessuno tocchi Caino” era finalizzata a contrastare il grave sovraffollamento carcerario, prevedendo di elevare lo sconto pena a 60 giorni. (!!)

Un’analisi aggiornata delle problematiche della situazione carceraria del Paese, che si distingue per la completezza dei contenuti da quelle di altri autorevoli studiosi del Diritto Penitenziario, è quella pubblicata da Mauro Ronco, sul tema della “Complessità e criticità dell’esecuzione penale nell’attuale momento storico” (v. Riv. “disCrimen” di settembre 2026) che si può sintetizzare nei suoi aspetti essenziali, sebbene meriti alcune necessarie osservazioni ed integrazioni.

  • L’evoluzione della normativa penitenziaria

Il Sistema Penale, nell’ epoca anteriore alla Costituzione, era imperniato essenzialmente sulla pena detentiva e possedeva un carattere rigorosamente afflittivo e proporzionato alla gravità del fatto e, in subordine, alla capacità di delinquere del reo, che rispondeva a un’istanza specifica di prevenzione speciale negativa, risalente al Codice liberale del 1889, non modificata dal codice del 1930 c.d. “Codice Rocco”.

La stessa relazione al Codice Zanardelli citato precisava che: “la progressiva eventuale riduzione dell’intensità afflittiva non era motivata da ragioni ascetiche o filantropiche e non era giustificato neppure con l’obiettivo dell’emendazione del reo”.

La riduzione dell’afflittività era connessa all’interesse dello Stato in maniera che la pena da scontare fosse, oltre che afflittiva, rieducativa e riconsegnasse alla Comunità individui meno proclivi a violare nuovamente la legge.

La severità del modo di espiazione delle due pene carcerarie principali, l’ergastolo e la reclusione, era ispirata ai modelli americani che prevedevano, come caposaldo, l’isolamento in cella del detenuto sia durante la notte che il giorno ovvero l’isolamento notturno e il lavoro in comune durante il giorno con l’obbligo rigoroso del silenzio.

Invero, il Sistema Carcerario è rimasto invariato fino alle Riforme dello Ordinamento penitenziario instaurata .con la L. 26 luglio 1975, n. 354 e con la successiva L.10 ottobre 1986, n. 663, che hanno dato attuazione ai princìpi statuiti dalla Costituzione a cui sono ispirati i princìpi e le modalità del trattamento penitenziario in base al quale lo stesso “deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale”

Alla luce del quadro innanzi descritto, occorre, tuttavia, domandarsi se ed in quale modo superare il problema di fondo, ossia se la pena nella esperienza concreta sia prossima ovvero lontana dalle prescrizioni costituzionali e, soprattutto, se essa rispetti il principio della dignità umana del condannato, nonostante l’incessante mutamento delle disposizioni del Legislatore, delle decisioni in materia della Consulta ed alla giurisprudenza costante della Cassazione.

Va, comunque, segnalato che sulla annosa questione, di recente, è intervenuto il Tribunale di Sorveglianza di Firenze che ha chiesto alla Corte delle Leggi di valutare “se l’Ordinamento Penitenziario vigente violi la Costituzione per quanto attiene al principio di umanità e la finalità rieducativa della pena, laddove non preveda una norma che permetta il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando questa deve essere scontata in condizioni inumane o degradanti”, che impone al Legislatore una necessaria riflessione sulle modifiche da apportare alla normativa vigente.

  • La salvaguardia dei Diritti umani e dell’Umanità della pena

Alcune questioni sollevate dalle Corti, innanzi citate, meritano, tuttavia, un’analisi più approfondita per la loro rilevanza in tema di Diritti Umani violati, poiché non si può continuare ad ignorare una questione essenziale per qualsiasi impostazione si voglia dare alle condizioni dei carcerati che costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell’Esecuzione Penale.

La salvaguardia della dignità della persona detenuta per effetto di una condanna penale, costituisce l’obiettivo fondamentale di una politica criminale e di un diritto all’esecuzione penale, conforme agli ideali più alti di giustizia sanciti dalla Costituzione attraverso un ampio e coerente complesso di norme inscritte soprattutto quelle contenute nei “Princìpi fondamentali” (artt. 1-12) e nei Titoli I, II, III e IV della prima parte.

Il Garante dei Detenuti della Regione Campania ha affermato che “La dignità delle persone private della libertà non è un regalo, non è una concessione benevola del potere e non è negoziabile” aggiungendo “di avere firmato con convinzione l’appello per un indulto responsabile promosso da giuristi, magistrati e sostenuto dalla Conferenza Episcopale Italiana perché non possiamo più limitarci a registrare con sdegno di maniera una tragedia quotidiana: i dati nazionali sulle carceri italiane raccontano oltre 65.900 persone recluse a fronte di appena 46.358 posti davvero disponibili, con 55 suicidi accertati e 196 morti totali da inizio anno. Siamo di fronte a un bollettino di guerra. Lo Stato con sentenze certifica i trattamenti inumani e degradanti. Serve una risposta ad una situazione illegale e drammatica”.

L’obiettivo perseguito dal Garante appare di certo arduo da raggiungere e necessita degli sforzi congiunti di tutte le Istituzioni al fine superiore di assicurare a tutte le persone ristrette in carcere condizioni dignitose di vita, nonché l’assistenza e la cura della salute, fisica e psichica che sono conseguibili in una situazione politico-sociale che garantisca la sicurezza, individuale e collettiva, e promuova la pace sociale.

La violazione di tali valori integra il concetto di delitto al punto che la sua definizione concettuale dipende non da ciò che piace di ordinare alla legge o al tiranno di turno, bensì dalla violazione dei diritti fondamentali della persona umana o dalla minaccia ai beni politici e sociali indispensabili alla conservazione e promozione dei diritti di ciascuno in condizioni di pacifica libertà e solidarietà che non può essere ignorata dal Legislatore a prescindere dalla sua collocazione politica.

Tuttavia, non va dimenticato che i princìpi e le modalità del trattamento penitenziario dettati dagli artt. 1 e 13 della legge n. 354/1975 prescrivono che il trattamento carcerario sia “conforme a umanità e assicuri il rispetto della dignità della persona” (art. 1, comma 1, O.P.) atteso che esso “deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale”.

  • La necessità di nuove carceri

Secondo l’Autore innanzi citato “il vero problema del sovraffollamento delle carceri è quello che le stesse sono ubicate in strutture fatiscenti e non in linea con un trattamento adeguato”.

Nell’ottobre 2022 le Patrie galere ospitavano 56mila detenuti divenuti al 30 settembre 2026,66.063, un dato che dimostra che la situazione non è cambiata, se non in peggio, grazie all’introduzione di nuovi reati a vario titolo per ragioni di sicurezza pubblica, sebbene non sia seguito alcun rimedio per migliorare le condizioni di vita dei ristretti.

Invero, secondo altri studiosi ”se si aggiungono più reclusi non è per l’aumento delle pene e dei reati, né per la scarsa adozione di misure alternative alla detenzione e tanto meno perché gli Istituti sono pieni di tossicodipendenti e di persone con problemi psichiatrici, che dovrebbero essere assistiti dai REMS, di cui siamo ancora carenti, ma perché è aumentata la criminalità ed i nuovi reati introdotti per combattere il fenomeno, specie tra i giovani, con la Legge c.d. “Caivano”.

Per contro, tutti i dati forniti dal Ministero dell’Interno smentiscono questa teoria e la soluzione proposta è quella secondo cui “Se ci sono più detenuti, bisogna costruire nuove carceri”, affermazione che nasconde che occorrono una decina di anni per costruire un carcere nuovo di zecca e servono molti, anzi, troppi, soldi con la conseguenza che, in tal modo, non si risolve il problema del sovraffollamento.

Pertanto, se l’obiettivo del Governo era quello di recuperare 10.600 nuovi posti nel triennio 2025-2027, con un investimento di 900 milioni di euro e la consegna di diverse centinaia di posti già tra la fine del 2025 e il primo semestre del 2026, non si è visto nulla all’orizzonte del cambiamento della situazione perché i detenuti continuano ad aumentare ed il tasso di sovraffollamento pure, mentre la capienza diminuisce sensibilmente creando altri problemi di convivenza coatta, specie con i reclusi stranieri, senza poter individuare ricette miracolose.

Una seconda riflessione riguarda l’importanza strategica dell’attuazione di un Piano organico di edilizia carceraria, da non sottovalutare, affinché siano creati spazi rinnovati ed adeguati che rendano possibile la fruizione da parte dei ristretti di programmi funzionali alle due finalità della pena sancite dall’art 27 della nostra Costituzione, laddove essa afferma che “l’esecuzione sia conforme al senso di Umanità ed abbia una potenzialità rieducativa”, come, invece, accaduto per le detenute-madri attraverso la istituzione degli ICAM.

In base al principio citato, il Governo attuale, con l'art. 4-bis del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, e della Legge di conversione 8 agosto 2024, n. 112, ha nominato un Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria con il compito di recuperare e creare ulteriori posti detentivi mediante nuove strutture e interventi di riqualificazione, ristrutturazione e valorizzazione degli Istituti esistenti.

Sul punto non va, comunque, dimenticato che i Governi succedutisi in Italia negli ultimi venticinque anni, nonostante il monito della CEDU, contenuto nella sentenza di condanna dell’Italia dell’8 gennaio 2013 per la violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea per i Diritti Umani conseguente al grave sovraffollamento carcerario, non hanno avvertito l’esigenza di varare rapidamente un Piano coerente con le necessità attuali di nuove strutture detentive “a norma” di Legge che assicurino i diritti dei ristretti.

  • Il diritto alla salute

Passando alla tutela dei Diritti Umani da salvaguardare in primo luogo, va collocato il tema della tutela della salute dei ristretti sotto tre profili:

1) la disponibilità di locali di detenzione che non comprimano la dignità umana e garantiscano ai detenuti margini adeguati di libertà e di riservatezza per esigenze intime e di igiene personale e, in quanto tale, come tale, essa riguarda la necessità di realizzare nuove strutture carcerarie secondo le regole più avanzate;

2) l’assistenza e la cura delle complessità e criticità dell’esecuzione penale detenuti infermi per patologie ordinarie e straordinarie;

3) l’assistenza e la cura di carattere psichiatrico e psicologico.

Invero, la promiscuità e l’affollamento rappresentano entrambi rilevanti fattori delle infermità e delle patologie psichiatriche, cardiache, diabetiche e stomatologiche.

Com’è noto, la competenza per la medicina penitenziaria dal 2008 è stata trasferita dal Ministero della Giustizia alle Regioni e alle ASL territoriali sulla base del D. lgs. 22 giugno 1999, n. 230, è con il DPCM 1° aprile 2008, con il definitivo passaggio di tutte le funzioni e le risorse personale medico, mezzi economici e attrezzature al SSN al fine di garantire standard, equivalenti a quelli esterni, di cura e di assistenza ai detenuti.

Il cambiamento avvenuto ha, tuttavia, provocato molte criticità atteso che attualmente le prestazioni sanitarie sono fornite dalle ASL nel cui territorio ricade l’Istituto e questo comporta la evidente la difficoltà di proseguire le cure già avviate e di reperire le medesime prestazioni sanitarie necessarie alla cura dei detenuti malati, in precedenza con il trasferimento degli stessi in altri Istituti del territorio nazionale.

Invero, le principali criticità riguardano soprattutto la mancanza di spazi salubri di vita a cagione dell’affollamento nonché la scarsa disponibilità degli operatori sanitari a prestare servizio nei penitenziari.

La carenza assistenziale riguarda soprattutto quella degli psicologi, che svolgono frequentemente la loro opera quali esperti retribuiti a prestazione, e, quindi, senza alcuna continuità mentre il servizio è previsto come obbligatorio nelle fasi più delicate del percorso detentivo, sia all’ingresso come all’uscita dal carcere e per la prevenzione e la cura della salute psichica per mitigare il clima conflittuale che affligge il nostro Sistema Carcerario, soprattutto a causa della promiscuità e della fragilità di mente di molti soggetti che, per contro, dovrebbe essere assicurata dai REMS dopo la Legge Basaglia.

Tuttavia, sul problema, va evidenziato che la Corte di Legittimità con la recente decisione n. 36172/2026, ha annullato, per carenza di motivazione, l’Ordinanza con cui al ricorrente detenuto, affetto da carcinoma renale, era stata negata, per motivi di salute, la richiesta di detenzione domiciliare o il differimento della pena, siccome meno afflittiva sulla base del principio che “Il Giudice che decide sull’istanza di scarcerazione per la condizione di malattia del detenuto non può ignorare la sussistenza di possibili complicanze e aggravamenti soprattutto se naturalmente correlati alla gravità della patologia”.

Il Tribunale di sorveglianza, di fatto, aveva disatteso l’istanza sul punto della non imminenza di un rischio di morte nel proseguire la carcerazione, senza prendere in considerazione un aspetto centrale della questione, ossia “la possibilità che il trattamento in concreto riservato al detenuto potesse divenire inumano o degradante oltre che non solo lesivo del diritto costituzionale alla salute ma anche violativo del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità ed a rischio della morte”.

Nel caso esaminato il Tribunale di sorveglianza si era arrestato alla constatazione che “il carcinoma renale e tutte le ulteriori patologie da cui era pacificamente affetto l’istante non costituivano un rischio attuale per la sua vita, deducendo da ciò che la scarcerazione non fosse necessità impellente”, che lascia veramente perplessi di fronte alla patologia posta a base della richiesta. (!!)

Secondo il Tribunale adito, l’inesistenza del dedotto pericolo di vita si fondava sull’asserzione apodittica che la patologia del soggetto venisse adeguatamente fronteggiate in ambiente carcerario.

La Suprema Corte ha affermato, sul punto, che “l’illogicità dell’Ordinanza, deriverebbe dal non aver considerato come la valutazione afferente alla condizione sanitaria debba essere compiuta in base agli atti prodotti, stante la natura intrinsecamente mutevole di tale condizione che esclude la validità di una sua valutazione “statica” in virtù delle quali incombe al Giudice, in tali casi, prendere in considerazione anche le possibili modifiche del quadro clinico o di suoi aggravamenti, rispetto a una pregressa e già valutata situazione clinica, soprattutto tenuto conto della natura ingravescente della malattia oncologica”.

Infine, non sarebbe apparsa dirimente al Tribunale neanche l’avvenuta risoluzione in carcere di alcune complicanze correlate alla neoplasia “per escludere l’insorgere di un trattamento inumano e degradante a seguito della permanenza in carcere del malato poiché, secondo la Cassazione, l’Ordinanza di rigetto della istanza non ha chiarito questo punto essenziale ai fini della permanenza in carcere del ristretto in base alla controversa decisione assunta e, tanto meno, essa ha fornito adeguate risposte sulla consulenza tecnica di parte anche al solo fine di contrad- dirla, essendosi invece limitato a disattenderla de plano”.

  • L’aumento dei suicidi

In secondo luogo, merita particolare attenzione il problema relativo ai suicidi e agli altri eventi critici che provocano danni ai detenuti.

Sul punto, alcune Associazioni volontarie a sostegno dei detenuti hanno sostenuto l’aumento numerico negli ultimi anni dei decessi e dei suicidi in carcere.

Il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della libertà ha, di recente, presentato al Parlamento un Rapporto completo della situazione relativa al periodo 2021-2025, individuando nell’ultimo anno una serie di criticità che necessitano di importanti quanto urgenti correzioni

Il Garante Nazionale, rilevando la gravità dei suicidi, ne ha indicato come cause principali degli stessi e di altri eventi critici:

i) vulnerabilità personali e sociali; ii) disagi emotivi per il timore di restare nell’istituto e anche, in qualche caso, di lasciarlo; iii) insufficiente assistenza psichiatrica e psicologica per i soggetti disturbati di mente o comunque vulnerabili; iv) frustrazione e sconforto che si ripercuotono sull’intera umanità penitenziaria, in particolare sui soggetti a contatto con la vittima; v) demotivazione del personale penitenziario.

Le cause personali e oggettive sono aggravate dalla difficoltà di accesso ai diritti fondamentali, quali l’educazione, il lavoro e la possibilità di comunicazione con l’esterno.

Le proposte del Garante per risolvere le urgenze immediate sono state, in primo luogo, la riduzione del sovraffollamento, anche se questo fattore non è stato rappresentato come concausa rilevante dei suicidi;in secondo luogo, il miglioramento dell’assistenza psichiatrica e psicologica; in terzo luogo, l’accrescimento delle risorse per l’accesso ai diritti fondamentali; in quarto luogo, ulteriori investimenti per favorire l’esecuzione esterna accompagnata da forme di assistenza sociale a sostegno dei soggetti deboli psichicamente e socialmente marginali

In realtà, dall’esame degli eventi accaduti, emerge una stabilità del fenomeno, soprattutto in apporto con l’aumento dei ristretti.

Molto importante per la ricerca delle cause risulta la posizione giuridica delle persone suicidatesi benché i motivi del gesto risultano poco rappresentativi, atteso che, in alcuni casi, la motivazione sarebbe stata quella di “problemi personali”, lo “sconforto” e il gesto “dimostrativo” ed altri eventi critici sono connotati da atti di autolesionismo, tentativi di suicidio, manifestazioni di protesta individuale con sciopero della fame e della sete.

Nondimeno, va osservato che le proposte avanzate dal Garante appaiono in linea con una nuova visione della condizione umana che comporta un sollecito intervento del Legislatore sulla pur delicata materia.

  • La violenza tra detenuti

In terzo luogo, va preso in considerazione, quale rilevante ostacolo alla esecuzione penale secondo princìpi di Umanità, la violenza inframuraria di non pochi detenuti che consegue alla costrizione in forme eccessive.

Il tema, spesso sottovalutato dagli studiosi e nella valutazione dei media, si presenta complesso.

L’intimidazione e la violenza costituiscono frequentemente la cifra dei rapporti tra le varie categorie di detenuti per cui sarebbe ingenuo ritenere che la violenza che si riscontra spesso nella vita in libertà possa sparisca come d’incanto quando le condizioni di vita divengono difficili per i ristretti e inducono sulla persona una rilevante sofferenza.

Pertanto, per ridurre gli effetti degli atti di sopraffazione e di prevaricazione è divenuto essenziale l’individualizzazione del trattamento necessario suddividendo i detenuti in categorie predeterminate.

Attualmente, oltre al regime del 41-bis O.P., l’Amministrazione organizza il sistema detentivo in base al livello di sicurezza richiesto dalla tipologia criminale dei ristretti, valutata in relazione sia ai reati commessi che ai contegni tenuti durante la detenzione.

La ripartizione prevede il circuito dell’Alta Sicurezza, a sua volta distinto in tre sottosettori AS1, AS2 e AS3, della Media Sicurezza e della Custodia attenuata al fine di consentire una migliore gestione dei ristretti, che, per caratteristiche criminali e indici di pericolosità similari, meritano trattamenti organici e omogenei nell’ambito dello istituto penitenziario, con separazione da altri ristretti (cfr. art. 14, comma 3, O.P., novellato dal D. lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 con il commento di S. Ardita, Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria, in Rassegna penitenziaria e criminologica,2007).

È noto che, negli Istituti penitenziari di maggiori dimensioni, sono anche strutturate sezioni protette, definite per lo più come “Sezioni Incolumi”, atteso che molti detenuti necessitano di una speciale tutela sia per la precedente attività collaborativa, sebbene di modesta entità, sia per la semplice confessione personale dei reati commessi in concorso, sia per la tipologia dei reati commessi, atteso che gli autori di violenze sessuali nei confronti di soggetti vulnerabili patiscono, nella sottocultura carceraria, trattamenti punitivi di violenza.

In questo contesto va, tuttavia, evidenziato, l’aumento dei conflitti tra detenuti, delle aggressioni nei confronti del personale di sorveglianza e delle devastazioni degli ambienti comuni, degli arredi delle celle e delle telecamere di sorveglianza, che attestano le attuali difficoltà di applicazione della soluzione individuata per evitare atti di violenza.

  • Le finalità della pena e della restrizione carceraria

Non è, tuttavia, sufficiente discutere dei diritti dei detenuti umani violati, per effetto di una condanna penale o delle misure per la sua libertà, senza occuparsi del tema più generale della Società in cui il reato avviene e la pena eseguita.

Il bene della sicurezza, in quanto garanzia di stabilità nell’Ordine Pubblico, di certezza delle relazioni giuridiche e di fiducia nella solida- rietà reciproca tra gli individui, postula che gli eventuali contrasti siano risolti secondo regole uguali per tutti i Cittadini ed applicate in maniera imparziale dall’Ordine Giudiziario.

Tuttavia, va, comunque, ribadito che la pena detentiva, definita come rimedio alla violazione della Legge e della civile convivenza, va attuata nei confronti del condannato secondo i principi di personalità, nel senso che non può applicarsi a persona diversa dallo autore del fatto illecito (art. 27, co.1, Cost.), e di Umanità, nel senso che non può consistere in trattamenti che ledano la dignità della persona (art. 27, co.3 prima parte, Cost.) e, infine, deve tendere alla rieducazione del condannato come afferma la Carta fondamentale.

Gli ultimi dati raccolti, in realtà, pongono in evidenza un altro punto essenziale, ossia quello che il Sistema Carcerario è destinato a rimanere tale in anche nel medio e lungo termine, come strumento necessario al funzionamento del sistema penale, salvo un auspicabile cambiamento radicale, benché esso sia del tutto improbabile, della Legge dell’O.P. che venne elaborata da Ferrando Mantovani almeno cinquant’anni fa e che è divenuta obsoleta ed inadeguata, sebbene la stessa abbia dato origine alla moderna Criminologia, dopo l’abbandono delle incerte teorie di Cesare Lombroso dell’“Uomo Delinquente”, fondate sulle caratteristiche fisiche del reo.

In questo quadro, la pena irrogata nel rispetto del principio di legalità (art. 25, co.2, Cost.) e secondo le regole del giusto processo (art. 111 Cost.) non appare come lo strumento risolutivo ed invariabile per la soluzione rapida dei problemi sociali, bensì il rimedio utilizzabile quale extrema ratio nei casi in cui altri rimedi, meno invasivi sulla persona, non siano sufficienti per garantire la pace sociale.

Per queste ragioni lo Stato può rinunciare alla pena quando i reati siano lievi o anche quando, pur non tenui, siano compiuti per fragilità umana e compensati tanto da un equo ristoro quanto dal riconoscimento pubblico del primato della Giustizia.

Lo stesso Ferrando Mantovani espresse sul tema un importante principio criminologico essenziale, nell’ambito di una criminologia realistica e imperniata sul rapporto di proporzione inversa tra “predisposizione” individuale al delitto e “ambiente” in cui si verifica il reato affermando che :

a) L’ambiente sociale può favorire il comportamento criminale dei soggetti potenzialmente predisposti: tanto più forte è la predisposizione tanto meno necessari e influenti sono i fattori criminogeni ambientali;

b) Quanto più l’ambiente diventa criminogeno, tanto più facilmente possono per-venire al delitto categorie sempre più ampie di soggetti meno od anche solo marginalmente predisposti: quanto più forti sono i fattori criminogeni ambientali tanto meno necessarie ed incidenti sono le predisposizioni individuali”

Ne consegue che, avvalendosi dei suoi insegnamenti, si può affermare che “La predisposizione biopsicologica spiega l’universalità del fenomeno criminale; la variazione dei fattori socio-ambientali spiega le fluttuazioni della criminalità, il suo crescere o attenuarsi a seconda delle varie configurazioni politiche, etiche ed economiche assunte da ciascuna società nell’incessante cambiamento storico”

Tale principio consente di comprendere che “più l’ambiente si connota per una forte densità criminogena, tanto più facilmente possono pervenire al delitto anche soggetti solo marginalmente predisposti, come appunto sta verificandosi in tutti i Paesi industrializzati e, spesso, anche in Paesi in via di sviluppo”.

Tuttavia, i più recenti avvenimenti accaduti, dimostrano che il fenomeno criminale, connesso ad una predisposizione genetica di ciascun individuo al delitto, che risale alle teorie Lombrosiane, ancora inesplorate dalla scienza, come pure quella morale, riveste un carattere universale e che le oscillazioni del livello di criminalità, per quantità e qualità, sono il “frutto proibito” delle condizioni politiche, economiche ed etiche che caratte- rizzano ogni ambiente sociale e costituiscono l’effetto dell’aggravarsi o dell’attenuarsi dei mali di fondo della Società contemporanea.

L’aumento della criminalità, in altri termini, più che la causa, costituisce l’effetto dei mali della Società poiché il crimine, pronto ad approfittare delle carenze del sistema sociale, diviene come un simbolo della qualità, morale prima che materiale della nostra esistenza. (!!)

Tuttavia, su tale argomento, è sempre utile che si apra una discussione sulla condanna comminata per un omicida, sull’effettiva utilità della pena dell’ergastolo o delle innovative misure adottate dal Legislatore per contrastare i nuovi reati, introdotti nell’Ordinamento con appositi Decreti siccome ritenute utili alla convivenza civile ed alla sicurezza sociale.

Si tratta di un approccio corretto perché quello della Giustizia e della Pena è un tema cruciale ma, pur essendo tra i più discussi, è anche tra quelli meno affrontati nei suoi aspetti fondamentali, per le sue implica- zioni sociali, e, per la sua efficacia per ridurre la criminalità dilagante.

Come ha affermato S. Allievi, “Tutti piangono le Vittime, tutti vorrebbero la condanna dei colpevoli, tutti chiedono giustizia senza sapere in concreto cosa fare. L’ idea di giustizia, di certo, riguarda la violazione delle norme e la punizione del colpevole per averla violata, che, ove non fosse. punita, metterebbe in crisi la fiducia nella Società, la sua stabilità, la stessa sua esistenza” (cfr. I reati, le pene e la nostra idea della giustizia, Corriere del Veneto, Novembre 2024).

Affinché l’Ordine Pubblico venga ripristinato, non basta la galera per risolvere il problema perché esiste un Ordine civile, sociale e morale, che non a caso, in origine, si sovrapponevano ed è la ragione per la quale il carcere si chiama “penitenziario” e quello minorile “correzionale” e la pena significa sia dolore che castigo, benché della funzione rieducativa della carcerazione sul piano morale si parli sempre meno.

Sta di fatto che il carcere, ormai, svolge pochissimo tale funzione, sebbe- ne la stessa sia prevista dal citato art.27, mentre, sempre di più, esercita una necessaria quanto e imprescindibile, funzione repressiva con il risultato che i tassi di recidiva sono elevatissimi e, a seconda dei reati, possono arrivare a due terzi dei detenuti con la conseguenza che il carcere è ridotto a svolgere una funzione costrittiva alla stregua di “un mero parcheggio di indagati e criminali incalliti in attesa delle decisioni dei Tribunali” che, a causa dell’insuperata lentezza dei procedimenti, contribuiscono a complicare l’attuale situazione aggravandola.

E’ opinione comune dei processualisti che le cause vanno ricercate anche nel fatto che la Giustizia è divenuta un mero tecnicismo, legato all’utiliz- zo delle nuove tecnologie informatiche, in cui agiscono solo soggetti non coinvolti (giudici, avvocati) mentre le persone direttamente interessate (il colpevole, la vittima, i familiari) non svolgono più alcun ruolo ed, in conseguenza, è divenuta sempre più difficile una riflessione autentica e la presa di coscienza del male cagionato da parte del reo, che, al contra- rio, caratterizzano la nuova Giustizia Riparativa, di cui diremo infra, con evidenti conseguenze per la reiterazione del reato commesso.

Nondimeno, su tali questioni andrebbe fatta una riflessione collettiva ripensando alle varie forme di giustizia, agli spazi possibili di mediazione penale con le Vittime, al ruolo delle pene alternative, alla necessità di un intervento rieducativo ma anche sulla spinosa questione dei limiti stessi della pena delineata dal Codice Penale per i vari reati e per la valenza dell’ergastolo ossia “del fine pena mai”, come è già avvenuto, in un recente passato, per l’abolizione della pena di morte, nonostante la difficoltà di affrontare l’argomento a causa dei gravi episodi di omicidi efferati.

Con l’avvento di nuove forme di criminalità risulta prioritario per il Legislatore, ma anche per gli stessi Cittadini, il bisogno immediato e profondo di porre un freno attraverso il ripristino dell’Ordine Pubblico violato, di vedere riconosciuto il torto fatto e subito, il diritto/dovere di veder pagare il colpevole per il male commesso, il risarcimento dovuto alle Vittime e alla Società tutta, in cui la pena costituisce ancora un bene prezioso da salvaguardare, di fronte all’avvenuta violazione delle norme della civile convivenza.

Senza soddisfare questi bisogni, la Società Civile non esisterebbe neppure sebbene, proprio per questo, abbiamo bisogno di interrogarci sulle varie forme della pena e, in definitiva, sulla sua efficacia nel breve e nel lungo termine e sulle utili modifiche da apportare a fronte delle nuove forme di criminalità.

Ne costituisce ulteriore riprova il nuovo Piano del Governo che ha come obiettivo l’inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misure penali, superando la logica della sola pena detentiva, per realizzare un nuovo modello di reinserimento nella Comunità, che riduca la recidiva (v. commento di G. Muolo su Avvenire del 14 Ottobre 2026)

Attualmente, sono 60 i progetti promossi in diciannove Regioni e riguar- dano lo sviluppo della Piattaforma informatica delle competenze del detenuto, un ecosistema digitale interamente coperto dai Fondi che permetterà di tracciare le qualifiche dei detenuti, rendendo i profili pronti per il reinserimento direttamente consultabili dalle aziende.

A questo si aggiungono i Fondi già stanziati nelle Regioni che hanno già impegnato oltre 144 milioni di euro per gli Istituti penitenziari, divisi tra percorsi lavorativi e formativi per i detenuti, in prevalenza nei settori come l’economia verde e l’agricoltura e la riqualificazione nonché per l’adeguamento impiantistico degli spazi in 90 carceri.

Sul fronte esterno, sono attivi invece quasi 74 milioni di euro destinati a reti territoriali per accompagnare chi sta scontando la propria pena fuori dal carcere.

Inoltre, il Piano governativo è pensato anche per i minori e i giovani adulti che, grazie alla recente selezione di 62 Enti del Terzo Settore, interessa 800 ragazzi sottoposti ad una misura penale o in uscita da una Comunità, che saranno affiancati da un “Tutor per l’autonomia” che sarà una figura che seguirà ciascun giovane dall’inizio alla fine del percorso, sulla base di un piano personalizzato di formazione, orientamento lavorativo e reinserimento sociale, per accompagnarli verso una vita autonoma al di fuori dal circuito criminale.

Per il Vice Ministro della Giustizia, “la certezza della pena non deve mai essere disgiunta dalla sua funzione rieducativa e per tale ragione stiamo realizzando percorsi che uniscano formazione, acquisizione di competenze e integrazione socio-lavorativa con l’obiettivo è quello di “restituire dignità alle persone, offrendo loro una reale seconda chance e garantendo, attraverso l’abbattimento dei casi di recidiva, una maggiore sicurezza a tutta la collettività”.

Anche per il Capo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, la pena deve essere finalizzata a “lasciare una prospettiva senza disumanizzare, favorendo un approccio multidisciplinare alle varie problematiche esistenti e lavorando sulla responsabilità”.

A tanto va aggiunta una nuova iniziativa dedicata alla formazione tecnico professionale di ristretti, in base all’accordo già sottoscritto nel 2003, che prevede l’avvio di una sperimentazione che coinvolge gli ITS Academy, istituti di alta formazione tecnologica, con l’obiettivo di ampliare le opportunità formative e sostenere concretamente i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo.

L’iniziativa, invero, punta a sviluppare ulteriormente l’offerta formativa rivolta alle persone in esecuzione penale, nella convinzione che investire sulle competenze permette di accrescere le possibilità di accesso al lavoro e contribuisce alla costruzione di concrete alternative all’emarginazione sociale e prevede di collegare i corsi degli ITS Academy ai percorsi di secondo livello già attivi in alcuni istituti penitenziari, in modo che le persone detenute che abbiano conseguito il diploma possano proseguire il proprio percorso di studi acquisendo competenze specialistiche e qualificazioni spendibili nel mondo del lavoro.

I percorsi biennali e triennali offerti dagli ITS Academy integrano infatti formazione teorica, attività pratiche, laboratori e periodi obbligatori di stage e tirocinio.

Al termine del corso, dopo le prove finali il detenuto ottiene un “diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate”, con validità su tutto il territorio nazionale anche per l’accesso ai pubblici concorsi.

Si tratta, quindi, di un modello che punta a valorizzare l’apprendimento applicato e il rapporto con il sistema produttivo, favorendo lo sviluppo di competenze rispondenti alle esigenze richieste dalle imprese e dai territori.

Per le persone sottoposte a una pena detentiva la possibilità di acquisire una preparazione tecnica avanzata, direttamente collegata a concrete prospettive occupazionali, può contribuire a rendere più facile ed efficace il percorso di ricostruzione di un proprio ruolo sociale e lavorativo, in coerenza con quanto la finalità rieducativa della pena prevista dall’art. 27 della nostra Costituzione.

In particolare, la Giurisprudenza si è soffermata sull’importanza di svolgere un lavoro per ottenere l’affidamento in prova da parte del detenuto atteso che la misura alternativa alla detenzione non richiede, che il condannato sia già cambiato, ma esige ragioni concrete per ritene- re che abbia cominciato a farlo poiché il reinserimento sociale non coincide con la semplice disponibilità di un lavoro o con l’esistenza di legami familiari ma sono condizioni favorevoli che, tuttavia, non forniscono indicazioni esaustive della evoluzione positiva avvenuta della personalità del condannato.

La Cassazione, tornando sui presupposti della misura, prevista dallo art.47, co.3-bis, O.P., che ne consente l’accesso per pene, anche residue, non superiori a quattro anni, ha sancito che esso richiede, ai fini della concessione, una valutazione del comportamento tenuto dal richiedente in ambito carcerario nell’anno precedente alla domanda avanzata.

Nel caso esaminato dalla Corte, il Tribunale di Sorveglianza aveva formulato una prognosi favorevole valorizzando l’attività lavorativa e il contesto familiare, senza confrontarsi adeguatamente con i procedimenti penali relativi a fatti recenti e con il rifiuto del condannato di intrapren- dere percorsi dedicati alla violenza domestica allo stesso attribuita.

La Corte Cassazione, nella sentenza n. 35871/26, ha precisato che “la mancata ammissione di colpevolezza non costituisce, da sola, un ostacolo alla concessione della misura, così come non è necessario dimostrare una completa revisione critica del passato. Occorrono, tuttavia, elementi obiettivi dai quali emerga almeno l’avvio di un processo di cambiamento. Né l’imposizione giudiziale di attività trattamentali può sostituire automaticamente la volontà personale di intraprenderle”.

Pertanto ha annullato l’Ordinanza impugnata rinviandola al Tribunale per una nuova valutazione.

  • La Giustizia Riparativa nella Esecuzione Penale

In tale ottica, anche il ricorso alla c.d. “decriminalizzazione” dei reati, attraverso l’applicazione della Giustizia Riparativa, è divenuta una alternativa realistica da perseguire per la soluzione dei problemi esistenti ambito carcerario.

Sul punto, va evidenziato che la c.d. “Riforma Cartabia”, introdotta con D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha, di fatto, ridotto enormemente l’area dei delitti di furto, anche aggravato come altri, rendendoli perseguibili dall’A.G. in base all’innovativa previsione della procedibilità a querela di parte e, nel contempo, con la riforma dell’art.13,co.3 dell’O.P. che ora stabilisce che “Nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione” in linea con i desiderata della Legge.

In proposito è significativo il mutato orientamento della Consulta che, nel ribadire il principio del contenimento della pena “nella misura minima necessaria”, ha abbandonato il concetto di “rieducazione”, sostituendolo con quelli di “riparazione” dell’offesa e di “riconciliazione” tra le Parti.

Il passo in avanti è stato compiuto anche dalla Dottrina più rilevante sulla scia dei nuovi enunciati normativi improntati sulla “riparazione”, e l’abbandono di quello della “rieducazione” del reo nonché sulla base dei nuovi principi destinati a tutelare le Vittime del reato attraverso il nuovo percorso riparatorio a tal fine introdotto con la Riforma.

Tra i commenti al nuovo Istituto processuale, assume rilievo quanto sostenuto Maria Inglese, Medico psichiatra, secondo cui “la Giustizia Riparativa promuove esperienze in grado di tenere legati e di ricucire tra loro cittadini, istituzioni, comunità, passato e futuro e cerca di far incontrare il volto umano del potere, in grado di occuparsi prima di tutto di chi patisce, di chi soffre generando una ripartenza, un nuovo cammino per le vittime, per l’autore dell’offesa e per tutte le persone interessate

Essa promuove esperienze in grado di tenere legati e di ricucire tra loro cittadini, istituzioni, comunità, passato e futuro.

Si tratta di un “nuovo paradigma di giustizia” che si occupa delle conse- guenze del danno causato dal reato, ascolta e tutela le vittime, in primo luogo, coinvolge le parti e le rende attive, promuove una ripara-zione del danno (spesso simbolica e concreta) favorisce la riconciliazione e rafforza la sicurezza collettiva.

Il carcere rappresenta ancora oggi il luogo della punizione, della pena e mostra in questi anni tutto il suo fallimento: nato per controllare il male e isolare chi quel male ha compiuto, allontana dal contesto e dai legami il soggetto responsabile, produce privazione della libertà, ma nello stesso tempo conduce ad un’infantilizzazione del soggetto, umilia e disattiva le persone, produce più recidiva, più fragilità, soggetti slegati, con meno risorse, bloccati nel passato e amputati del futuro e produce regole e comportamenti che finiscono per mantenerne la sopravvivenza.

La Giustizia Riparativa non risolve né diminuisce i problemi che il carcere attraversa: il sovraffollamento, la limitazione delle risorse, le criticità legate alla gestione di persone con disagio mentale e dipendenze. Non abbassa il tasso di suicidi e tanto meno riduce l’abuso di psicofarmaci.

Essa aiuta ad incontrare un’altra “via” della giustizia che va oltre il modello retributivo che ha il suo momento “alto” nel processo e oltre il modello rieducativo che tenta di dare applicazione ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento Penitenziario.

Pertanto, il nuovo modello introdotto è quello di una giustizia relazionale in cui il reato rappresenta qualcosa di più della violazione di una norma giuridica, ma una giustizia dell’incontro tra le parti coinvolte dall’offesa, una giustizia in cui la comunità, sempre colpita e ferita dal reato, è anche quel terzo al quale “si rende conto” di quanto accaduto, oltre ad essere testimone e garante tra le vittime e l’autore dell’offesa.

Essa rappresenta un legame sociale che “l’offesa offende” ed è la corda che ci lega gli uni agli altri, che ci permette di offrire protezione a chi ne ha bisogno, che testimonia l’interesse per il bene comune e pratica la giustizia del “fare bene” e della fiducia dell’essere umano “dalla prima infanzia sino alla tomba vi è qualcosa in fondo al cuore di ogni essere umano che, nonostante tutta l’esperienza dei crimini compiuti, sofferti e osservati, si aspetta invincibilmente che gli venga fatto del bene e non del male”, come ha affermato Simone Weil. (!!)

Sulla base di tale approccio al nuovo Istituto processuale, va, in primis, sottolineato che incombe al Giudice l’onere di accertare se il pentimento interiore del condannato, come pure il consenso prestato dalla Vittima alla riparazione del danno sofferto, siano effettivi e sufficienti al fine di ritenere raggiunto lo scopo riparatorio e rieducativo. (Cfr. M. Donini, L’illusione arbitraria di misurare le colpe in www.unita.it,6 febbraio 2025) mentre quello della c.d. “Vittima Surrogata” appare inconferente.

Senza tale accertamento la riconciliazione con la Vittima rischierebbe di costituire il viatico delle finzioni e delle mistificazioni, come nel caso del- le “lettere di perdono” che i condannati spediscono alla vittima del reato o alla collettività, come pretesa prova del ravvedimento per la conces- sione della liberazione condizionale ex art. 176 c.p.

Tuttavia, anche il concetto di riparazione presenta qualche ambiguità.

Un conto è la riparazione prestazionale, che costituisce il perno di molte misure alternative alla pena detentiva e che è sempre stata parte integrante del programma rieducativo stabilito dal Tribunale di Sorve glianza nelle prescrizioni che il soggetto deve adempiere per dare prova di un suo concreto recupero sociale, come, peraltro, sancito anche dall’art. 47 co.4, O.P. che stabilisce che “l’affidato si adoperi, per quanto possibile in favore della Vittima del reato commesso ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiari, mentre diversa è una attività riparativa finalizzata alla riconciliazione tra autore e vittima.

Secondo un’opinione condivisa dalla Dottrina prevalente, la riconciliazio- ne costituirebbe, nell’ambito dell’esecuzione della pena, uno sviluppo del principio di rieducazione ad personam, poiché favorirebbe il riconosci- mento della comune umanità da parte dell’ autore e della Vittima, laddo- ve sia condiviso da entrambe le Parti.

Il superamento del percorso rieducativo, attraverso la riparazione e la conseguente riconciliazione, potrebbe, quindi, rappresentare, per alcune categorie di reati, il modello idoneo all’anticipazione del termine della pena, sulla falsariga dell’Istituto della “liberazione condizionale”.

In realtà, come ha posto in evidenza Emilio Dolcini, la giustizia riparativa, si propone un obiettivo ben diverso da una ridefinizione degli scopi della pena perché tende a ridurre gli spazi che la pena occupa in concreto”.

In proposito. va ricordato che anche il nuovo Istituto è fondato sul requisito del “sicuro ravvedimento” del condannato che presuppone l’esistenza di un profilo morale, sebbene esso postuli, per espletare la sua efficacia, una verifica stringente di carattere oggettivo circa il comportamento tenuto dal condannato durante il tempo di esecuzione della pena come sancito dall’art. 176 c.p. e come ricordato dalla Cassazione nella citata sentenza in tema di misure alternative alla detenzione.

Pertanto, benché sia apprezzabile il ricorso alla giustizia riparativa allo scopo di contenere la pena, essa va, tuttavia, tenuta ben distinta dalla rieducazione per una serie di ragioni:

i) in primo luogo, per evitare la contaminazione tra profili morali e giuridici, che costringerebbero il Mediatore Penale e lo stesso Giudice ad accertamenti impropri sull’atteggiamento interiore del reo;

ii) in secondo luogo, assai problematico sarebbe l’accertamento della conciliazione tra vittima e reo, che confonde le categorie della giustizia e del perdono e rischia di condizionare la Vittima in modo improprio a compiere un atto di ordine squisitamente morale non condizionabile;

Inoltre, il tutto potrebbe svolgersi in un quadro realisticamente non nitido a causa delle possibili prevaricazioni del reo o degli altrettanto possibili atteggiamenti vessatori della Vittima nei suoi confronti.

Senza dimenticare che, negli ultimi tempi, si è quasi smarrito il concetto di riconciliazione e di perdono, poiché spesso li si confonde entrambi con l’indifferenza per la colpa o, addirittura, con il disprezzo della Vittima con conseguenze paradossali, colpevolizzando la Vittima del delitto o i suoi familiari per aver manifestato l’esigenza che la giustizia faccia il suo corso punitivo;

iii) in terzo luogo, va ricordato che gli Istituti della riparazione e riconciliazione potrebbero condurre a una privatizzazione della giustizia, rompendo il principio prezioso del carattere pubblico della giustizia penale, che si è affermato storicamente contro la vendetta privata e a tutela dell’uguaglianza degli individui tra loro;

iv) in quarto luogo, l’erezione della riconciliazione come istituto generale presenta note di astrattezza sia perché la sua adozione sarebbe concepi- bile per un numero ristretto di reati, in cui emerge con chiarezza il rapporto reo-vittima e neppure per quelli più gravi tra essi, sia perché il processo conciliativo è idoneo a provocare una vittimizzazione se-condaria della vittima come, ad es., accadrebbe per i reati sessuali di prossimità, per i quali la mediazione si esporrebbe realisticamente alla manifestazione di una serie di contestazioni e di rancori dell’autore verso la vittima, in una prospettiva di potenziale colpevolizzazione di quest’ultima;

v) in quinto luogo e da ultimo, tali istituti mettono a rischio l’autonomia morale del condannato atteso che non sussiste un obbligo giuridico a confessare in un ambiente esterno al Tribunale decidente la propria eventuale reità, neanche quella fissata in una sentenza.

Al riguardo non può non sollevare perplessità l’art. 13, comma 3, O.P., nella parte in cui esso prevede, nell’ambito dell’osservazione scientifica, “[…] l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione”.

Il rischio è costituito dal fatto che, l’eventuale chiusura del condannato a riferire del reato e delle sue motivazioni, asserendo di non averlo commesso, pregiudichi in senso negativo il giudizio sul procedimento riparatorio, che, invero, non postula affatto la confessione del reato, esclusa dalla Riforma Cartabia.

Inoltre, merita di essere ricordato che, nei casi in cui il programma riparativo non abbia avuto successo per indisponibilità della vittima a parteciparvi, una parte della Dottrina ha sostenuto l’irrilevanza di tale esito, sia ai fini dell’individuazione della pena da comminare sia della concessione dei benefici penitenziari. mentre quello che conta sarebbe soltanto il fatto che la persona indicata come autore dell’offesa “[…] abbia fatto tutto quanto in suo potere per ottenere l’esito riparativo, anche quando, suo malgrado, esso non si sia prodotto per ragioni connesse al rifiuto della vittima”.

Tale tesi non è, tuttavia, supportata dall’art. 58, co.1, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. atteso che la disposizione richiede che il Giudice valuti lo svolgimento del programma e l’eventuale esito riparativo, mentre non sussiste un qualsiasi esito se non vi sia stata la partecipazione al procedimento della persona offesa anzi si porrebbe in conflitto con la ratio dell’istituto, che prevede un confronto e un esito bilaterale.

Un siffatto programma ristorativo, utilizzato nella fase cognitiva, ai sensi dell’art. 133 c.p., diverrebbe solo una circostanza attenuante di minor capacità a delinquere in forza dell’atteggiamento tenuto dell’imputato successivo al fatto di reato e come tale mai preso in considerazione dalla Riforma atteso che il programma riparativo non sfociato in un esito positivo, se valesse ai fini della concessione dei benefici, trasformerebbe il giudizio sulla riconciliazione in un giudizio sulla personalità morale del soggetto che sarebbe in conflitto con la stessa struttura oggettiva della riconciliazione fondata sul risveglio morale del reo sebbene lo steso non costituisca l’oggetto del Giudizio.

  • Conclusioni

Alla luce di quanto innanzi esposto, occorre, tuttavia, porre in evidenza che vanno in senso opposto le nuove richieste dei Cittadini di una maggiore tutela contro i delitti che offendono la sicurezza pubblica specie per una effettiva protezione della donna, dei minori e dei soggetti vulnerabili nell’ambito della vita familiare e delle più varie relazioni sociali, soprattutto di tipo lavorativo come pure quelle volte al contrasto dello sfruttamento sessuale, diretto o indiretto, dei minori ovvero volte a contrastare il grave fenomeno dilagante della criminalità informatica, che dimostrano che il numero dei reati punibili non è agevolmente riducibile anche intervenendo sulla procedibilità degli stessi.

Pertanto, in base a tale criminalità è emersa la urgenza di tutela dei diritti della libertà e della dignità umana contro gli abusi compiuti ai danni di persone vulnerabili è, quindi, destinato a crescere il livello, qualitativo e quantitativo, più della vecchia criminalità sin qui conosciuta Ne consegue che il sovraffollamento dei detenuti va contrastato non con misure deflattive ma con un impegno economico e finanziario del Governo per uno sviluppo dell’edilizia penitenziaria nella consapevolezza dell’urgenza del problema mentre il secondo pilastro della detenzione, contenuto nell’art 27, relativo al fine rieducativo della pena, va sostituito con quello riparativo e riabilitativo che lascia aperto la possibilità per il ristretto di ricorrere alla Giustizia Riparativa per la commisurazione della pena.

In definitiva, la pena, statuita come minaccia potenziale nei riguardi di tutti i Cittadini, va ancora scontata, come accennato, secondo i princìpi costituzionali di personalità, umanità e riabilitazione del condannato.

La Consulta lo ha sancito con la sentenza n.179 del 13 luglio 2017, anche in considerazione dei D. Lgs 2 ottobre 2018, n. 123 e 10 ottobre 2022, n. 150 che hanno ampliato l’ambito finalistico della pena nella prospettiva della giustizia riparativa, affermando che:

“I princìpi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. […] esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorire il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale”.

Una tale affermazione fa ben sperare sull’ingresso a pieno titolo del procedimento riparatorio anche nel Sistema Carcerario contribuendo alla deflazione del numero dei detenuti senza dover ricorrere a soluzioni miracolistiche come pure superando le resistenze attuali. (!!)

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