Si applica anche ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore la riduzione della durata della sospensione feriale dei termini processuali introdotta con il decreto legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014, che ha previsto, a partire dall’anno 2015, la decorrenza della suddetta sospensione dal 1 al 31 agosto di ogni anno anzichè dal 1 agosto al 15 settembre.
Lo ha ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1240/2019, pubblicata il 17 gennaio scorso.
IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di legittimità, prende spunto dalla sentenza con la quale la Corte di Appello, a seguito dell’istanza depositata dalla parte appellata, dichiarava l’estinzione di un giudizio per la sua mancata riassunzione dopo l’interruzione per l’intervenuto decesso dell’appellante. Secondo la Corte territoriale, nel caso di specie trovava applicazione la novella di cui alla legge n. 69/2009 che ha ridotto a tre mesi il termine per la riassunzione in quanto il giudizio era stato introdotto nel 2010 e quindi dopo l’entrata in vigore della suddetta legge.
Avverso la sentenza della Corte di Appello, proponeva ricorso per Cassazione l’unico erede dell’appellante deducendo che pur trovando applicazione nel caso di specie la disposizione di cui all’articolo 305 c.p.c., secondo la quale “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”, la riduzione della sospensione feriale dei termini processuali a decorrere dall’anno 2015, in assenza di norme di diritto intertemporale, non poteva trovare applicazione per i processi già pendenti alla data della sua entrata in vigore, essendo applicabile, invece, il termine di 46 giorni previsto originariamente per la sospensione feriale.
Pertanto, secondo la ricorrente, nel momento in cui la parte appellata aveva depositato l’istanza di estinzione del giudizio, il termine dei tre mesi per la riassunzione non era ancora decorso per effetto dell’applicazione del termine di 46 giorni della sospensione feriale e quindi la suddetta istanza doveva considerarsi atto idoneo a consentire la riattivazione del processo interrotto.
LA DECISIONE: Gli Ermellini, con l’ordinanza in commento, hanno ritenuto infondato il motivo del ricorso e nel rigettarlo hanno evidenziato che quanto asserito dalla ricorrente circa l’applicazione del termine dei 46 giorni, in vigore prima della riduzione avvenuta nell’anno 2015, è in palese contrasto con quanto sostenuto, a seguito della modifica in tema di sospensione feriale dei termini, dalla pacifica giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione.
Infatti, la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, secondo i giudici di legittimità, è in virtù del principio “tempus regit actum”, immediatamente applicabile con decorrenza dell’anno 2015, a nulla rilevando la data in cui è stato introdotto il giudizio e quindi si applica anche ai giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore a nulla rilevando la data dell’introduzione del giudizio.
Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1240 del 17/01/2019