Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1240 del 17/01/2019

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1240 del 17/01/2019
Mercoledi 23 Gennaio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7832-2017 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 32, presso lo studio dell'avvocato MARA CURTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO MICULAN in virtù di procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

N.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA, 47, presso lo studio dell'avvocato GAETANO BASILE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA DANUSSI, CARLO MONAI giusta procura in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 54/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO. Lette le memorie depositate dalla controricorrente.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Nel corso del giudizio di appello proposto dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 1083/2014, all'udienza del 10/5/2016, a seguito di dichiarazione del difensore dell'appellante, era dichiarata l'interruzione del giudizio in conseguenza del decesso di N.G..

Con istanza depositata in data 19 settembre 2016, la difesa dell'appellata N.L. chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per la mancata riassunzione nei termini.

Fissata la comparizione delle parti, alla successiva udienza del 13 dicembre 2016, la Corte d'Appello di Trieste, preso atto della mancata notificazione del decreto di fissazione d'udienza agli eredi della parte deceduta, riservava la causa in decisione, e con sentenza n. 54 del 24/1/2017, dichiarava l'estinzione del giudizio.

A tal fine rilevava che per effetto della L. n. 69 del 2009, il termine per la riassunzione del giudizio interrotto era stato ridotto a tre mesi, per i giudizi introdotti in data successiva al 4 luglio 2009. ...

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