Separazione: per la pensione di reversibilità non è richiesto l'assegno di mantenimento

Separazione: per la pensione di reversibilità non è richiesto l'assegno di mantenimento

La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato non beneficiario dell’assegno di mantenimento.

Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7464/2019, pubblicata il 15 marzo scorso.

Mercoledi 20 Marzo 2019

IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di Piazza Cavour trae origine dalla sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta da una signora vedova, che era separata senza percepire l’assegno di mantenimento, tesa ad ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto. La sentenza di prime cure veniva confermata in sede di gravame dalla Corte di Appello, la quale osservava che la ricorrente non poteva rivendicare il diritto alla pensione di reversibilità dopo il decesso dell’ex coniuge in quanto non fruiva dell’assegno di mantenimento, posto che la pensione di reversibilità non è solo la prosecuzione in favore di terzi del pregresso diritto a pensione dell’avente titolo, ma è la prosecuzione in favore di terzi aventi diritto.

Pertanto, avverso la sentenza della Corte di Appello veniva interposto ricorso per Cassazione dalla vedova rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ribaltato la decisione della Corte di Appello, accogliendo il ricorso della vedova e nel riconoscere il diritto di quest’ultima ad ottenere la pensione di reversibilità, ha evidenziato che:

  1. Con la sentenza n. 286 del 1987, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 e della legge 18 agosto 1962, n. 1357, art. 23, comm 4, nella parte in cui escludevano dall’erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passato in giudicato. Pertanto, in virtù della suddetta sentenza, va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito la pensione di reversibilità in quanto equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte;

  2. Dopo la riforma dell’istituto della separazione personale, introdotto dal novellato articolo 151 codice civile, e la sentenza della Corte Costituzionale non è più giustificabile il diniego al coniuge al quale è stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il coniuge defunto sarebbe stato tenuto a fornirgli;

  3. La ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che lo stesso divenga, anche per il coniuge separato per colpa o con addebito, presupposto e condizione per beneficiare della suddetta tutela.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.7464/2019

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