La riforma costituzionale della giustizia

La riforma costituzionale della giustizia

E’ stata pubblicato sulla G.U. del 30 Ottobre 2025 la Legge di Riforma Costituzionale varata dal Parlamento che concerne “Norme in materia di Ordinamento Giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” (v testo allegato)

Venerdi 14 Novembre 2025

Terminato il lungo iter parlamentare, la legge, per divenire effettiva, dovrà ancora essere sottoposta al referendum confermativo dei cittadini, probabilmente nella primavera del 2026.

Sul punto, l’articolo 138 della Costituzione stabilisce che «le leggi di revisione della stessa e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione».

Il secondo comma della norma prevede che «le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali».

Inoltre, «la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

Infine il terzo comma, che riguarda il referendum confermativo, evidenzia che «non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».

È il caso della Legge in commento, poiché Camera e Senato, nella “seconda lettura conforme”, hanno dato il via libera alla riforma senza raggiungere il quorum dei due terzi che avrebbe impedito il voto referendario.

A differenza del referendum abrogativo di leggi, quello confermativo non richiede il quorum del 50% degli iscritti alle liste elettorali per cui, in questo caso, conta solo la maggioranza dei voti espressi.

Senza entrare nel merito delle contrapposte opinioni sulla validità della Riforma espresse da varie parti politiche ma anche dagli Organismi di rappresentanza delle categorie interessate come l’ANM e l’Unione delle Camere Penali, vale la pena di soffermarsi ad una breve trattazione delle modifiche apportate dalla nuova legge all’Ordinamento Giudiziario.

  • La separazione delle carriere

Si tratta di un intervento legislativo che ha impegnato nella discussione i pro e i contro alla Riforma per varie ragioni

Nel sistema vigente i Magistrati ricevono un’unica formazione e, dopo il concorso, possono scegliere di svolgere la funzione giudicante o quella requirente, potendo cambiare funzione entro i primi dieci anni di attività.

Prima della riforma Cartabia questo cambiamento poteva avvenire fino ad un massimo di 4 volte per l’intera carriera, possibilità ridotta poi nell’anno 2022 a una sola volta.

La Riforma proposta dal Guardasigilli Nordio interviene a modificare l’art.104 della Costituzione aggiungendo alla attuale formulazione“la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, il seguente inciso “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”.

La modifica della norma comporta che il Magistrato, all’inizio della propria carriera e in modo definitivo, debba scegliere se esercitare le proprie funzioni come Giudice o come Pubblico Ministero e tale scelta sarà irrevocabile.

Dopo la modifica del dettato costituzionale, le regole dettagliate della separazione delle carriere, in fatto di concorsi, funzionamento degli organismi di formazione, e modalità di scelta della carriera, saranno quelle introdotte dalla Riforma dell’Ordinamento giudiziario.

  • Doppio CSM

Come conseguenza della separazione delle carriere, l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura, organo unico di autogoverno della Magistratura, a cui è attribuita anche una competenza disciplinare, sarà diviso in due diversi organi, uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, mentre la funzione disciplinare sarà affidata ad un nuovo organo istituito ad hoc e denominato Alta Corte disciplinare.

Con la esclusione della funzione disciplinare i due CSM si occuperebbero, quindi, delle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzione ai magistrati.

Inoltre, gli attuali consiglieri laici che fanno parte del CSM, scelti tra giuristi e avvocati di chiara fama, vengono votati dal Parlamento mentre i membri togati, cioè i magistrati in servizio, vengono eletti dai magistrati secondo la loro corrente di appartenenza.

Con la Riforma viene introdotto l’elezione dei componenti con il nuovo meccanismo del sorteggio.

A parte i membri di diritto, che sono, il Primo Presidente della Cassazione ed il Procuratore Generale della Cassazione, nel CSM della magistratura requirente gli altri membri, laici e togati, saranno estratti a sorte, per un terzo da un elenco di avvocati e professori, compilato dal Parlamento in seduta comune, e per i restanti due terzi da un elenco di magistrati rispettivamente giudicanti e requirenti.

I componenti dei nuovi Consigli saranno in parte sorteggiati tra magistrati e tra professori e avvocati di lunga esperienza.

I membri designati resteranno in carica quattro anni, e non potranno partecipare al sorteggio per la consiliatura successiva.

I due Vicepresidenti saranno estratti a sorte tra i componenti laici dei rispettivi Consigli.

L’obiettivo finale è quello di garantire equilibrio e imparzialità delle decisioni assunte da tali Organi.

  • Alta Corte Disciplinare.

Con la modifica dell’art.105 della Costituzione, la Riforma istituisce un nuovo organo di rilievo costituzionale, che assume alcuni compiti finora ripartiti tra il CSM e la Corte di Cassazione in materia disciplinare nei confronti di magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti.

L’Alta Corte sarà composta da 15 magistrati, in carica per 4 anni senza possibilità di rinnovo.

Tre componenti saranno nominati dal Presidente della Repubblica da un elenco di professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio, altri tre, sempre laici, saranno estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune, mentre sei saranno estratti a sorte tra i magistrati giudicanti e tre estratti a sorte tra quelli requirenti, con almeno 20 anni di esercizio di funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.

Il Presidente dell’Alta Corte verrà nominato tra i membri scelti dal Capo dello Stato o dal Parlamento.

Le decisioni dell’Alta Corte potranno essere impugnate davanti alla stessa Corte, che dovrà giudicare in composizione diversa, senza la partecipazione dei membri che avevano assunto la decisione oggetto di impugnazione.

Non è prevista inoltre una ulteriore impugnazione in Cassazione.

Per gli illeciti disciplinari è prevista una legge ordinaria che regolerà anche la materia in ambito di sanzioni, composizione dei collegi, procedimento e funzionamento dell’Alta Corte.

Il testo della riforma include modifiche di coordinamento agli articoli 106,107 e 110 della Costituzione e disposizioni transitorie per l’adeguamento della legislazione ordinaria entro un anno dall’entrata in vigore. .

Le leggi attuative dovranno essere varate «entro un anno» dall’entrata in vigore della riforma.

Fino ad allora, pertanto, continueranno ad osservarsi le leggi vigenti.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo l’approvazione definitiva, ha commentato la Riforma affermando che essa «ci allinea con tutte le democrazie occidentali e liberali, dove la funzione del pubblico accusatore è separata da quella del giudice».

Secondo il Presidente del CNF «È il momento di proseguire su questa strada per superare quelle dinamiche correntizie che nel tempo hanno condizionato l’autorevolezza della giustizia e della magistratura. L’Italia ha bisogno di una giustizia giusta, con un giudice terzo e imparziale, un pubblico ministero pienamente indipendente, ma sempre nell’ambito della giurisdizione, e con una difesa tecnica forte e autonoma.

Il Cnf parteciperà al dibattito pubblico in vista del referendum offrendo il contributo tecnico e giuridico dell’avvocatura, avulso dalle logiche partitiche, affinché il confronto sia informato, equilibrato e rispettoso dei principi costituzionali».

  • Conclusioni

Archiviato il lavoro del Parlamento, adesso si apre una nuova fase che coinvolgerà direttamente i cittadini attraverso il Referendum.

Tuttavia, dopo le aspre battaglie per giungere alla approvazione della Riforma rimane un problema di fondo ossia quello della revisione della Costituzione (v. C. Verdelli sul Corriere della Sera del 10 Nov. 2025)

Secondo l’Autore citato, occorre riconoscere che l’attuale Esecutivo sta apportando notevoli innovazioni nel Nostro Paese, non tanto per gli straordinari risultati raggiunti in questi anni, quanto per l’inarrestabile opera di revisione della Nostra Costituzione.

Si tratta di innovazioni che delineano la volontà di consegnarci nel breve-medio periodo un’Italia profondamente diversa da come siamo abituati a pensarla da ottant’anni a questa parte.

Il passo più deciso in questa nuova direzione è la Legge per la riforma della Giustizia che andrà sottoposta ad un referendum a fine marzo prossimo.

Non è il merito del progetto, dalla separazione delle carriere dei magistrati ai due Csm, che certifica la portata storica di questa innovazione bensì quello che, per la prima volta, uno dei tre poteri su cui poggia il nostro ordinamento, l’Esecutivo, entra nell’ingegneria di un altro, il Giudiziario, che per la Carta Cost. era equivalente e indipendente, almeno fino a oggi.

Al di là delle considerazioni se le modifiche proposte siano giuste o sbagliate, la questione centrale è il perché sia stato deciso uno strappo così netto rispetto a quanto finora sembrava intoccabile, ossia l’intervento in un campo non proprio, quello appunto della magistratura, più volte caldeggiata ma che nessun Governo in passato é riuscito a mettere in atto.

Nelle dichiarazioni a sostegno della Riforma, il nuovo corso potrebbe garantire un servizio migliore per i cittadini, una giustizia più giusta e meno venata da tentazioni politiche.

Per contro, chi la contesta, lo farebbe per la sola ragione che perderebbe la legittimazione a gestirsi e organizzarsi in totale autonomia.

A parte quest’ultima sintesi, la vera ragione, invece, risiederebbe in quella di rafforzare coloro che governano, sottraendo potere al potere giudiziario, specie alla luce di sentenze infelici che hanno suscitato clamore nell’Opinione Pubblica come pure le vicende di alcune condanne ingiuste, in seguito revocate con notevole danno economico per lo Stato e, di riflesso, per i contribuenti.

L’accentramento di potere sull’Esecutivo a scapito degli altri due poteri pensati in Costituzione per bilanciarne la funzione, ossia il Giudiziario ed il Legislativo, sta avvenendo per gradi, senza dichiararlo apertamente.

E sul ruolo di arbitro e garante della Carta, previsto per il Presidente della Repubblica, pende un’ipotesi di riforma del premierato che di fatto ne ridurrebbe ai minimi l’influenza. .

Ma il dado è tratto, indipendentemente da come andrà a finire la partita con la magistratura.

Non era esattamente questo lo spirito dei Padri Costituenti, ma si avvicina molto allo spirito di questi tempi nel Nostro ed in altri Paesi Europei.

Allegato:

Legge Riforma Costituzionale magistratura


Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.008 secondi