Con l’ordinanza interlocutoria n. 9693/2019, pubblicata il 5 aprile scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dalla notifica del ricorso per Cassazione alla parte personalmente e non presso il suo procuratore costituito nel giudizio di appello.
IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di Piazza Cavour, prende spunto dal provvedimento con il quale il Tribunale aveva ordinato lo scioglimento di una società per l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, con conseguente ordine di trascrizione del decreto di scioglimento nel registro delle imprese.
La Corte di Appello, in sede di reclamo proposto dalla suddetta società confermava la decisione di primo grado.
Pertanto, avverso il decreto della Corte di Appello veniva interposto ricorso per Cassazione da parte della società soccombente.
Il ricorso per Cassazione veniva notificato alla resistente personalmente e non al suo procuratore e difensore nel giudizio di secondo grado.
LA DECISIONE: La Cassazione, con la decisione in commento, senza valutare la fondatezza o meno dei motivi dell’impugnazione, ha dichiarato la nullità del ricorso ordinando la rinnovazione della notifica alla parte intimata presso il procuratore costituito in appello, evidenziando che la notifica del ricorso per Cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non da luogo all’inesistenza ma alla nullità della stessa che può essere sanata ex art. 291, comma 1, c.p.c. con la rinnovazione tutte le volte in cui la parte resistente non provveda alla spontanea costituzione a mezzo del controricorso.