Riassunzione processo e difetto di notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.

Riassunzione processo e difetto di notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Venerdi 27 Aprile 2018

Con l’ordinanza n. 9819/2018, pubblicata il 20 aprile scorso, la Corte di Cassazione si è occupata delle conseguenze a cui va incontro la parte che, una volta interrotto il processo, nel riassumerlo nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 305 c.p.c. ( tre mesi dall'interruzione), non riesce a reinstaurare il contraddittorio per un vizio di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

I giudici di legittimità, con la suddetta decisione, hanno ribadito che in questi casi deve essere disposta la rinnovazione della notifica in quanto la riassunzione si è comunque perfezionata, trovando applicazione analogica l’articolo 291 c.p.c.

IL CASO: La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due soggetti ingiunti che proponevano opposizione con due distinti giudizi. A seguito dell’intervenuto fallimento dell’opposta, entrambi i giudizi venivano interrotti e successivamente riassunti. Uno dei due opposti, poiché la notifica del ricorso per riassunzione e il decreto di fissazione dell’udienza non si era perfezionata chiedeva, all’udienza fissata, la concessione di un nuovo termine al fine di poter procedere alla rinnovazione. Il Tribunale concedeva il termine richiesto e la notifica si perfezionava. Si costituiva il fallimento della società opposta chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione. La rinnovazione della notifica era stata disposta dopo quasi un anno dall’interruzione del processo, mentre il deposito del ricorso per riassunzione era avvenuto nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 305 c.p.c. L’eccezione veniva accolta con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio. La sentenza di primo grado veniva impugnata e l’impugnazione veniva rigettata con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. Pertanto, la parte soccombente proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione degli articoli 153, 154, 291, 299, 305 e 307 c.p.c., in quanto, secondo la ricorrente, i giudici di merito avevano interpretato in modo non corretto l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale, nel caso in cui il ricorso per la riassunzione viene depositato tempestivamente e la notifica del ricorso e del decreto non vadano a buon fine, il giudice deve ordinare la rinnovazione concedendo un nuovo termine, non trovando nessun ostacolo il decorso del termine di cui all’articolo 305 c.p.c.

LA DECISIONE: Gli Ermellini, con l’ordinanza in commento, hanno ritenuto errato il ragionamento dei giudici di merito i quali, secondo i giudici di legittimità, hanno frainteso la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione. Pertanto, quest’ultima nell’accogliere il ricorso, ha fornito osservato che:

  1. il termine per la riassunzione di determinazione normativa è perentorio, in quanto identifica il confine temporale posto all’impulso della parte necessario ad impedire l’estinzione del processo;

  2. il termine per la notifica del ricorso per la riassunzione viene assegnato dal Giudice a chi ha già dato impulso ed è ordinatorio, in quanto l’estinzione è impedita dal deposito del ricorso. Inoltre è diretto esclusivamente a tutelare in congrua misura il diritto di difesa della parte chiamata. Si avrà la perentorietà solo nel caso in cui la parte riassumente in presenza di una notifica nulla ed ottenuto dal giudice un termine per la rinnovazione non notifichi entro il suddetto termine;

  3. come statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14854/2006 del 28 giugno 2006 e ribadito più volte dalle sezioni semplici “Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi (oggi tre mesi per effetto della modifica apportata dalla legge 18/06/2009 con decorrenza dal 4/07/2009, n.d.r.), previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo articolo 307, terzo comma;”

 

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Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.9819/2018

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