Responsabilità dell'avvocato: ambito e limiti della copertura assicurativa

Responsabilità dell'avvocato: ambito e limiti della copertura assicurativa

Si segnala la sentenza n. 129/2016 del Tribunale di Ravenna, che affronta e decide una controversia avente ad oggetto ambito e limiti di copertura della polizza assicurativa stipulata da un avvocato in relazione alla propria attività.

Lunedi 11 Luglio 2016

Il sig. B.M. citava in giudizio il proprio legale per far accertare la di lui responsabilità professionale nell'ambito di un procedimento civile conclusosi con la soccombenza del cliente, odierno attore, e conseguentemente per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in € 10.234,41, di cui € 5.234,51 pari all'importo a cui il cliente era stato condannato a titolo di refusione delle spese legali in favore della controparte ed € 5.000,00 versati al legale a titolo di onorario.

Il convenuto chiedeva la chiamata in causa della sua assicurazione stipulata per responsabilità professionale, che, costituitasi, eccepiva preliminarmente l' esclusione dalla copertura assicurativa della richiesta di restituzione della somma corrisposta al legale quale compenso per l'attività professionale.

Il Tribunale, nell'accogliere la domanda attrice, e accertata la responsabilità professionale del legale, ribadisce alcuni principi in materia di prestazione d'opera professionale:

  • l'obbligazione del professionista è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, però può configurarsi responsabilità professionale laddove il legale abbia omesso di compiere un “onere di facile e rapido adempimento”;

  • per l'operatività della responsabilità del professionista da inadempimento è necessario fornire la prova rigorosa del nesso di causalità materiale, ossia della riconducibilità dell'evento produttivo del danno lamentato dal cliente alla condotta negligente del professionista e della circostanza che se il difensore avesse posto in essere quella determinata condotta l'assistito, secondo i criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni;

    In accoglimento poi dell'eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione, terza chiamata, il Tribunale osserva che:

  • il rischio assicurato deve essere inteso come il danno che il professionista può cagionare ai terzi o al proprio cliente per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività forense, o ad essa connessi;

  • l'obbligazione di restituzione del compenso percepito dal legale non può ritenersi coperta dall'assicurazione professionale dell'avvocato.

Testo della sentenza

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