La responsabilità ex art. 2043 c.c e la responsabilità ex art. 2051c.c. hanno presupposti diversi e inconciliabili

La responsabilità ex art. 2043 c.c e la responsabilità ex art. 2051c.c. hanno presupposti diversi e inconciliabili
Venerdi 24 Gennaio 2020

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 348/2020 si pronuncia in merito alla immodificabilità in appello della domanda di responsabilità aquiliana proposta in primo grado ex art. 2043 c.c., con la riconduzione della vicenda al paradigma dell'articolo 2051 c.c.

Il caso: La società X sas conveniva in giudizio la società Y s.p.a. davanti al Giudice di pace di Nocera Inferiore, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio autocarro il quale, mentre stava percorrendo l'autostrada, era stato investito da un albero che si trovava sul ciglio dell'autostrada, nella fascia di proprieta' della convenuta, e che era stato abbattuto dal vento forte.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda, che veniva appellata dalla società attrice; il Tribunale confermava la decisione di primo grado, rigettando l'impugnazione: per i giudici di secondo grado:

  • la responsabilita' della societa' convenuta poteva insorgere solo in presenza di un'insidia;

  • nella specie, al contrario, l'albero era di grosse dimensioni, tanto da occupare la corsia di marcia e quella di emergenza, mentre nella zona era stato segnalato un vento forte;

  • la caduta dell'albero era stata conseguenza del forte vento e della pioggia, da ritenere come evento eccezionale.

    La società soccombente ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare privi di fondamento i motivi di impugnazione, rigetta il ricorso ed osserva:

    a) la domanda di responsabilita' aquiliana proposta in primo grado invocando l'articolo 2043 c.c. non puo' essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma dell'articolo 2051 c.c. per la inconciliabile diversita' dei presupposti, a meno che i fatti enunciati sin dall'atto introduttivo non consentano la sussunzione nella fattispecie disciplinata dall'articolo 2051 c.c.;

    b) la societa' attrice avrebbe anche potuto, in astratto, invocare in grado di appello la violazione delle regole sull'obbligo di custodia, ma solo a condizione che i fatti fossero stati prospettati fin dal primo grado invocando quei principi;

    c) al contrario, nel caso in esame, la sentenza sembra esordire nel senso di una domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'articolo 2043 c.c., come emerge dal richiamo al concetto dell'insidia; si deve ritenere pertanto che la causa sia stata fondata sulla lesione dell'articolo 2043 c.c., per cui la mancanza di una colpa della societa' Y impone comunque il rigetto del ricorso.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.348/2020

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