A quale indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato notificare un atto?

A quale indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato notificare un atto?

Con l’ordinanza n. 30611/2019, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto all’Avvocatura dello Stato sulla Pec delle comunicazioni istituzionali e non su quella reperibile nel REGINDE.

Lunedi 2 Dicembre 2019

CASO: Nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, poiché l’appello avverso la sentenza di primo grado era stato notificato all’Avvocatura dello Stato all’indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel REGINDE e l’amministrazione convenuta non si era costituita, la Corte territoriale disponeva il rinnovo della notifica ai sensi dell art.291 c.p.c., assegnando all’appellante termine perentorio per procedere alla suddetta rinnovazione.

L’appellante non ottemperava a detto ordine e, pertanto, il gravame veniva dichiarato inammissibile. Ritenendo errata la decisione della Corte di Appello, l’appellante interponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: Gli Ermellini, hanno rigettato il ricorso ribadendo che:

  1. in tema di notificazioni degli atti processuali nei confronti dell’Avvocatura di Stato, l’uso dell’indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali è causa di nullità della notifica, che può essere sanata, con efficacia ex tunc;

  2. l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Di conseguenza è nulla, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario

  3. per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è unicamente quello risultante da tale registro;

  4. non avendo, nel caso esaminato, l’appellante provveduto al rinnovo della notifica del gravame disposto dalla Corte di Appello, quest’ultima ha correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello, in quanto ove il rinnovo sia stato del tutto omesso, viene a mancare il contraddittorio, che comporta l’estinzione del processo.

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