Promessa di pagamento e rinuncia alla dispensa dall'onere di provare il rapporto.

Promessa di pagamento e rinuncia alla dispensa dall'onere di provare il rapporto.
Venerdi 7 Giugno 2019

Con la sentenza n. 14773/2019, pubblicata il 30 maggio 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui casi in cui si configura, in presenza di una promessa di pagamento o di una ricognizione di debito, la rinuncia da parte del beneficiario di queste ultime alla dispensa dell’onere probatorio di cui all’art. 1988 c.c. secondo il quale “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall' onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.

IL CASO: la vicenda esaminata dai giudici di legittimità trae origine dall’opposizione avverso due decreti ingiuntivi emessi per il pagamento di due separati importi sulla scorta di una ricognizione di debito sottoscritta dall’opponente, derivante dall’attività di mediatore e consulente professionale svolta dal ricorrente per la cessione di immobili e quote societarie.

Con l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’opponente deduceva la nullità del rapporto causale sottostante, in quanto il ricorrente originario non era iscritto all’albo professionale dei mediatori e formulava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la restituzione di una parte delle somme che l’originario ricorrente aveva riscosso per l’adempimento del debito azionato, mentre il creditore opposto articolava delle prove dirette a sostegno della pretesa creditoria.

L’opposizione e la domanda riconvenzionale venivano accolte dal Tribunale e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dall’originario ricorrente.

La Corte territoriale osservava che il ricorrente originario, articolando mezzi di prova, aveva rinunciato al beneficio della dispensa dell’onere probatorio di cui all’art. 1988 c.c.

Pertanto, il ricorrente originario interponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. per non essersi il giudice di merito attenuto ai principi affermati dalla Cassazione, secondo i quali la rinuncia al beneficio di cui all’art. 1988 c.c. si configura quando vi è una “in equivoca manifestazione di volontà” della parte interessata e le richieste istruttorie da lui formulate non configuravano nessuna rinuncia e nessun inversione dell’onere della prova, in quanto le prove erano state richieste dal creditore originario solo nel caso in cui fossero ritenute fondate le eccezione formulate dal debitore opponente e in ogni caso era state formulate senza alcuna inversione dell’onere probatorio.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo del ricorso e nel rigettarlo ha evidenziato che il ricorrente originario, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ha allegato fatti specifici, tesi a dimostrare l’esistenza del rapporto sottostante e quindi ha implicitamente ed inequivocabilmente rinunciato all’inversione dell’onere della prova di cui all’articolo 1988 c.c.. I fatti allegati dal creditore opposto sono poi risultati inidonee a dimostrare la pretesa creditoria da quest’ultima azionata.

Secondo gli Ermellini,

  1. Come affermato in altri arresti dagli stessi giudici di legittimità “ la rinuncia al vantaggio della dispensa dall’onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall’effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c, può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione di volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell’azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo “sua sponde” di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente” (Cass. N. 20899/2018);

  2. Com’ è noto, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, si verifica un’inversione delle posizioni processuali in quanto il convenuto, parte opposta, è sostanzialmente l’attore della pretesa creditoria, mentre l’attore, parte opponente, è sostanzialmente il convenuto;

  3. Nel suddetto giudizio, la corretta applicazione dell’art. 1988 c.c. esime il ricorrente originario da specifiche allegazioni e prove a sostegno della richiesta creditoria.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.14773/2019

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