Principio di bigenitorialita' : quali sono gli elementi di cui deve tener conto il giudice

Principio di bigenitorialita' : quali sono gli elementi di cui deve tener conto il giudice
Venerdi 14 Dicembre 2018

Con l'ordinanza n. 31902 del 10/12/2018 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle modalità e dei termini in cui deve esplicarsi il principio di bigenitorialità nel rapporto tra genitori e figli a seguito della separazione.

Il caso: I.G. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello di Roma reso in controversia vertente ai sensi degli artt. 316 e 337 bis c.c., riferita all’esercizio della genitorialità, al regime di frequentazione e alla ripartizione delle spese per il mantenimento della figlia minore.

In particolare, il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, denuncia la violazione dell’art. 316 c.c. per manifesta contraddittorietà della decisione e violazione del principio di parità tra i genitori, criticando la statuizione della Corte di appello, che, modificando la regolamentazione del diritto di visita paterno, aveva ridotto il pernotto infrasettimanale presso il padre.

La Suprema Corte , nel ritenere infondata la doglianza in quanto sollecita inammissibilmente una rivalutazione delle emergenze istruttorie con esito favorevole al ricorrente, coglie l'occasione per chiarire cosa debba intendersi per “bigenitorialità”:

  • il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio, nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore, in quanto l’esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore;

  • in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti:

    a) del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti,

    b) delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché

    c) della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore;

  • in ogni caso, resta fermo il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.31902/2018

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