La Corte di Cassazione ha stabilito che per contestare la ricezione delle comunicazioni a mezzo pec inviate dalla cancelleria non e’ necessaria la querela di falso, essendo sufficiente la prova contraria.
Venerdi 3 Febbraio 2017 |
L’attestazione telematica della Cancelleria fondata su dati desunti dai registri della cancelleria è idonea a provare sia l’avvenuta ricezione della comunicazione telematica sia il contenuto della medesima, poichè la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, anche se non ha la forza di atto avente “certezza pubblica” che fa fede fino a querela di falso, è idonea a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto nella casella pec del destinatario.
Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la sentenza nr.1907 del 25 gennaio 2017.
Nel caso trattato dai Giudici di Piazza Cavour, la Corte di Appello di Aquila aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare a questi intimato.
Avverso la decisione dei giudici di appello aveva proposto ricorso per Cassazione il lavoratore con due motivi: con il primo il lavoratore sosteneva che l’attestazione della cancelleria relativa alla comunicazione a mezzo pec della decisione del Tribunale di Chieti, non era idonea a provare l’avvenuta ricezione.
La prova – secondo quanto sostenuto dal lavoratore, sarebbe dovuta avvenire mediante la produzione della ricevuta di consegna in formato elettronico ai sensi dell’art. 16, terzo comma del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011.
Con il secondo motivo, il lavoratore sosteneva che la copia fotostatica della ricevuta di consegna della posta elettronica non sarebbe sufficiente a provare la trasmissione del provvedimento giudiziario.
La Cassazione ha rigettato il ricorso.
Già in precedenza la Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile - con la sentenza n. 15035 del 2016, aveva stabilito il principio secondo il quale “in tema di notifiche telematiche nell'ambito dei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituiscedocumento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico e' pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso”.
Quindi, secondo quanto statuito dai Giudici di Legittimità, in entrambe le decisioni, il gestore di posta elettronica certificata è sempre un soggetto privato, salvo che lo stesso sia gestito direttamente da una pubblica amministrazione, al quale non può essere riconosciuto il potere di attribuire la pubblica fede ai propri atti.
Pertanto, ai fini della contestazione della ricezione della comunicazione e/o notificazione a mezzo pec, non è necessario procedere con la querela di falso, essendo sufficiente la prova contraria.
Allegato:
Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza del 25/01/2017 n.1907