PEC: è onere del difensore configurare il computer anche per i file pdf.zip

PEC: è onere del difensore configurare il computer anche per i file pdf.zip

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14827/2016, si pronuncia in merito ai diversi formati elettronici dei file allegati alle comunicazioni trasmesse via PEC da parte della cancelleria.

Giovedi 8 Settembre 2016

Nel caso in esame, la sig.ra T. conveniva in giudizio una società chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di riscatto agrario, in qualità di proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante, in relazione ad un terreno che era stato venduto alla società convenuta asseritamente in violazione del diritto di prelazione dell'attrice.

Il Tribunale, nella contumacia della convenuta, accoglieva la domanda; la sentenza veniva quindi appellata dalla società, che rilevava preliminarmente la nullità dell'atto di citazione di primo grado e, di conseguenza, dell'intero giudizio di primo grado.

La Corte d'appello accoglieva l'eccezione di nullità e disponeva il rinnovo dell'intero giudizio, compresa l'istruttoria svolta in primo grado, per violazione del principio del contraddittorio; all'udienza fissata per l'escussione dei testi ammessi, emergeva che essi non erano stati citati a causa, secondo la difesa della appellata, di un errore nella notifica a mezzo di posta elettronica certificata; pertanto veniva dichiarata decaduta dalla prova.

In particolare, l'avviso della cancelleria della Corte d'appello, tramite PEC, della fissazione di un'udienza per l'audizione dei testi conteneva vari allegati, alcuni dei quali non erano stati “aperti” per una (presunta) irregolarità del loro formato elettronico (file pdf.zip) che non riportava l'icona identificativa del documento da leggere.

La Corte di Appello, quindi, con ordinanza (confermata nella sentenza definitiva) dichiarava l'appellata decaduta dalla prova, rilevando che la mancata visualizzazione del file allegato al messaggio di posta elettronica certificata contenente la comunicazione dell'ordinanza ammissiva della prova era dipesa da un'errata configurazione del computer in uso al difensore, circostanza che non poteva certamente ritenersi come un errore scusabile; rigettava poi nel merito la domanda.

Viene quindi proposto ricorso per Cassazione, deducendo:

a) in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza e del procedimento in riferimento all'art. 153 c.p.c., comma 2 e art. 208 c.p.c.. : in particolare la ricorrente contesta, tra l'altro, quella parte della sentenza definitiva con la quale la Corte d'appello ha dichiarato la Ba. decaduta dalla prova anzichè riconoscere la scusabilità dell'errore, alla luce delle argomentazioni in punto di irregolarità del formato elettronico dei file allegati alla comunicazione della cancelleria;

b) in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza e del procedimento in riferimento all'art. 136 c.p.c., comma 2, del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,artt. 12 e 34, nonchè dell'art. 16, comma 3 e art. 17, commi 1 e 2, del regolamento 18 luglio 2011 del Ministero della giustizia.

In particolare, la violazione lamentata dalla ricorrente deriva dalla presunta violazione dei formati elettronici con i quali possono essere compiute le comunicazioni di cancelleria; in effetti la mancata apertura del file contenente l'ordinanza istruttoria sarebbe dovuta al formato elettronico pdf.zip assunto nella comunicazione tramite PEC, mentre le norme suindicate ammettono solo la trasmissione del file nel formato PDF.

La Suprema Corte, nel respingere le doglianze della ricorrente, ritenendo infondati i motivi esposti, coglie l'occasione per precisare, in tema di comunicazioni via PEC, quanto segue:

  • I richiami normativi non giovano alla parte ricorrente: è' noto, infatti, che il formato zip non muta il contenuto del documento, ma serve soltanto al fine di comprimere il file in sede di trasmissione, in modo che occupi uno spazio minore; non è, in questo senso, un formato diverso.

  • ne consegue che, alla luce delle "Specifiche tecniche" di cui del D.M. n. 44 del 2011, art. 34, risulta infondata la doglianza sulla scusabilità dell'errore, potendosi esigere dal difensore l'utilizzo di un'idonea configurazione del computer tale da consentire l'accesso al formato compresso;

  • il difensore ha comunque un onere di diligenza, alla luce del quale egli avrebbe dovuto, in caso di dubbio, rivolgersi alla cancelleria del giudice per risolvere il problema, eventualmente chiedendo una nuova trasmissione, tanto più che si era in una fase ancora iniziale delle comunicazioni telematiche.

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