Patrocinio gratuito: la residenza anagrafica non basta per sommare i redditi dei familiari

Patrocinio gratuito: la residenza anagrafica non basta per sommare i redditi dei familiari

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 45511/2016 analizza quali siano i criteri per la determinazione del reddito del richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Mercoledi 16 Novembre 2016

Il caso: Il GIP del Tribunale di Macerata revocava ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112, lett. d) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposta in favore dell'imputato nel procedimento a suo carico.

La revoca del beneficio veniva disposta sulla base della segnalazione dell'Ufficio Finanziario, che aveva rilevato, per l'annualità 2014 "la sussistenza di un reddito per la famiglia anagrafica dell'indagato superiore ai limiti di legge" (in ragione dei 19.569 Euro percepiti dal padre e dei 29.706 Euro percepiti dalla madre dell'imputato).

L'imputato propone quindi ricorso per Cassazione, lamentando che erroneamente il GIP aveva disposto la revoca del beneficio, in quanto aveva computato i redditi della sua famiglia anagrafica, mentre sin dalla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato egli aveva precisato di essere soggetto senza fissa dimora, come risulta, altresì, dalla sua registrazione anagrafica presso la Casa comunale.

La Corte di Cassazione, in accoglimento della doglianza del ricorrente, annulla il provvedimento impugnato rinviando al Tribunale di Macerata per un nuovo esame.

In motivazione, la Suprema Corte osserva che:

  • nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il ricorrente si è dichiarato “senza fissa dimora” ed ha indicato il domicilio di un soggetto presso il quale sosteneva di riparare saltuariamente; inoltre ha dichiarato di ricevere dalla propria madre un contributo mensile di circa Euro 400,00 per il sostentamento minimo;

  • secondo il disposto e la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, non è sufficiente la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione, se essa non corrisponde a quella effettiva nei frattempo sopravvenuta, per includere tout court i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nei coacervo reddituale del soggetto istante;

  • la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando, in punto di fatto, le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza: a tal fine si richiama un principio già più volte affermato, secondo cui "la nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione; non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare”;

  • in definitiva, quindi, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza;

  • nel caso in esame, infatti, il giudice di merito non ha proceduto ad una accurata verifica delle effettive circostanze di fatto, ma ha fatto riferimento solo al dato puramente formale, fornito dell'Agenzia delle Entrate.

Ne segue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo esame.

Testo della sentenza n. 45511/2016

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