Cassazione penale Sez. IV, Sentenza (ud. 06-10-2016) n. 45511 del 28/10/2016

Cassazione penale Sez. IV, Sentenza (ud. 06-10-2016) n. 45511 del 28/10/2016
Mercoledi 16 Novembre 2016
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -

Dott. IZZO Fausto - Consigliere -

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.F., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 11/2015 GIP TRIBUNALE di MACERATA, del 22/03/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo esame.

Svolgimento del processo

1. Il GIP del Tribunale di Macerata, con decreto del 22.3.2016 revocava a far tempo dal 13.1.2015 ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112, lett. d) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposta in favore di S.F. nel procedimento a suo carico recante il N. R.G.N.R. 4607/14.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il S., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

Il ricorrente lamenta che erroneamente sarebbe stata disposta la revoca del beneficio, computando i redditi della sua famiglia anagrafica, laddove sin dalla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato egli aveva precisato di essere soggetto senza fissa dimora.

Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il PG presso questa Suprema Corte, rassegnando ex art. 611 c.p.p. le proprie conclusioni, ha chiesto accogliersi il ricorso ed annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo esame.

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare fondato e merita accoglimento.

2. La revoca del beneficio è stata disposta sulla base della segnalazione dell'Ufficio Finanziario, che ha rilevato, per l'annualità 2014 "la sussistenza di un reddito per la famiglia anagrafica dell'indagato superiore ai limiti di legge" (in ragione dei 19.569 Euro percepiti dal padre e dei 29.706 Euro percepiti dalla madre). ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.013 secondi