Parcella avvocati e decreto ingiuntivo: la Cassazione individua la competenza territoriale.

Parcella avvocati e decreto ingiuntivo: la Cassazione individua la competenza territoriale.
Martedi 28 Aprile 2015

La VI Sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5810/2015 si è occupata della questione relativa alla individuazione del foro competente allorchè un avvocato proceda con la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un proprio cliente per il pagamento della parcella.

Un legale chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Avezzano ove lo stesso svolgeva la propria attività professionale e presso il cui Ordine risultava iscritto; proposta opposizione al D.I. da parte del cliente che eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito, in favore della competenza di altro tribunale, in primo grado il giudice, in accoglimento della eccezione, dichiarava la propria incompetenzaritenendo che il “compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale, con la conseguenza che il foro facoltativo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'art. 1182 c.c., comma 4, nel domicilio del debitore”.

Proposto ricorso per regolamento di competenza, la questione veniva sottoposta all'esame della Suprema Corte, la quale, con l'ordinanza in commento, disattendeva la decisione del Tribunale e concludeva per la competenza del Tribunale di Avezzano, sulla base dell'analisi dell'art. 637 c.p.c..

Tale disposizione, al comma 3, stabilisce che "Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al quale sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono".

Gli Ermellini ribadiscono quindi un principio di diritto già enunciato in precedenti pronunce, secondo cui "In tema di procedimento di ingiunzione, l'art. 637 c.p.c., comma 3, nell'individuare un foro facoltativo e concorrente con quello di cui al primo e al secondo comma del medesimo articolo, attribuisce all'avvocato la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo egli è iscritto, ed il consiglio dell'ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale è iscritto "attualmente", cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell'ordine".

Tale principio peraltro trova conferma nella ratio ispiratrice della disposizione, che è quella di agevolare l'avvocato, per consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in cui ha stabilito l'organizzazione della propria attività professionale, cioè la sede principale dei propri affari ed interessi.

 

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