Onorari avvocato: forma e tempestività della opposizione a decreto ingiuntivo.

Onorari avvocato: forma e tempestività della opposizione a decreto ingiuntivo.

Con la sentenza n. 24069/2019, pubblicata il 26 settembre 2019, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della forma con la quale deve essere proposta l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato nei confronti di un suo ex cliente per il pagamento dei propri compensi professionali per l’attività svolta in suo favore e della sua tempestività.

Martedi 15 Ottobre 2019

Com’è noto, le Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, con la decisione n. 4485 del 23 febbraio 2018, hanno affermato che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal D.Lgs. cit., può essere introdotta:

a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato D.Lgs.;

oppure:

b) ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e segg., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.;

c) è, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis c.p.c. e segg.

IL CASO: Nella vicenda esaminata, un avvocato chiedeva ed otteneva dal Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un altro avvocato quale corrispettivo residuo per l’attività giudiziale di rappresentanza ed assistenza prestata in suo favore. Il decreto ingiuntivo veniva opposto dal legale debitore con atto citazione con il quale chiedeva la revoca dell’ingiunzione e la dichiarazione che nulla era dovuto al legale creditore avendo già saldato l’attività di quest’ultimo svolta e comunque era maturata la prescrizione. In subordine eccepiva la compensazione con un ipotetico credito per la difesa in un altro giudizio.

L’opposizione veniva proposta con citazione notificata al 38° giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo. Nel costituirsi nel giudizio di opposizione, il legale creditore eccepiva, pregiudizialmente, la tardività dell’opposizione in quanto proposta con citazione e non con ricorso e depositata in cancelleria oltre il termine dei quaranta giorni decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo. Pertanto, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità della proposta opposizione o il rigetto della stessa.

L’eccezione del legale creditore veniva accolta dal Tribunale, il quale nel dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione con condanna del legale debitore al pagamento delle spese di lite, osservava che l’opposizione all’ingiunzione di pagamento per compensi professionali va proposta, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e art. 702 bis c.p.c., con ricorso e non con citazione e nel caso in cui la stessa viene proposta con citazione, ai fini della tempestività la stessa va depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. e, quindi, entro quaranta giorni dalla notifica dell’ingiunzione. Nel caso di specie, l'opposizione era stata iscritta a ruolo oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica.

Pertanto, avverso la sentenza del Tribunale,il legale debitore interponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 4 e 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011. Secondo il ricorrente, nel caso di specie non operava la regola che l’opposizione a decreto ingiuntivo se proposta con citazione vada depositata in Cancelleria entro il termine di quaranta giorni dalla notifica pena la sua tardività in quanto l’art. 4 del D.lgs. n. 150/2011 collega all'eventuale errore nella scelta del rito la sola conseguenza della pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito, ma non il prodursi di eventuali decadenze, "giacchè gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento".

LA DECISIONE: La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale in diversa composizione, dopo aver evidenziato che con riferimento alle controversie di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, l’articolo 4, dispone che, "quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza", ed al comma 5, che "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento", ha enunciato il seguente principio di diritto: “l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione chiesta ed ottenuta dall'avvocato, ai sensi del combinato disposto della L. n. 794 del 1942, art. 28, art. 633 c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anzichè con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e della integrativa disciplina speciale di cui all'art. 14 del D.Lgs. cit., è da reputare utilmente esperita qualora l'atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dal di della notificazione dell'ingiunzione di pagamento; in simile evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorchè erroneamente prescelto; in simile evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1, il giudice adito con l'opposizione dispone con ordinanza il mutamento del rito”.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.24069/2019

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