Notifica a persone irreperibili ex art. 143 c.p.c.: presupposti

Notifica a persone irreperibili ex art. 143 c.p.c.: presupposti

Con l’ordinanza 35022, pubblicata il 29 novembre 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sui presupposti affinchè possa essere ritenuta valida la notifica di un atto giudiziario per irreperibilità del destinatario ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

Giovedi 8 Dicembre 2022

IL CASO: La vicenda nasce dall’azione intrapresa da un avvocato il quale conveniva innanzi al Tribunale il liquidatore di una società a responsabilità limitata chiedendo la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno subito in virtù di un credito vantato nei confronti della predetta società, che era stata cancellata dal registro delle imprese, senza che venisse saldato il suo credito. L’atto introduttivo del giudizio veniva notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

Nella contumacia del convenuto, il Tribunale accoglieva la domanda attorea, accertando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2495 del Codice civile in relazione all'art. 2491 ultimo comma c.c. I giudici di primo grado ritenevano che il liquidatore, già socio e amministratore unico della società debitrice, non potesse non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria della società verso l'attore al momento della richiesta della cancellazione dal Registro delle Imprese.

Avverso la sentenza del Tribunale interponeva appello il convenuto originario, il quale deduceva preliminarmente la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e, nel merito, l'assenza di responsabilità in capo al liquidatore medesimo con riferimento alla cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese.

Il gravame veniva accolto dalla Corte di Appello la quale dichiarava la nullità della notificazione della sentenza del Tribunale, munita della formula esecutiva, e del contestuale atto di precetto, nonché della notifica dell'atto di citazione di primo grado e degli atti conseguenti.

Pertanto, l’attore investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo, con il primo motivo del ricorso, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 143 c.p.c., avendo la Corte di Appello ritenuto non rispettose dei precetti normativi tanto la notificazione ex art. 143 c.p.c. della sentenza di primo grado in forma esecutiva e dell'atto di precetto, quanto la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado eseguita anch’essa ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale lo ha accolto senza rinvio, ribadendo il principio di diritto secondo cui << Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto>> (Cass. n. 40467 del 2021).

Come affermato dalla giurisprudenza degli stessi giudici di legittimità, hanno osservato gli Ernellini:

1. ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017);

2. Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016);

3. l'ufficiale giudiziario deve comunque preliminarmente e concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.35022 2022

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