Non necessaria l'autorizzazione del Condominio per installare un condizionatore.

A cura della Redazione.
Non necessaria l'autorizzazione del Condominio per installare un condizionatore.

L’installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d’aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione.

Venerdi 5 Luglio 2024

Così ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17975/2024.

Il caso: Mevia impugnava dinanzi al Tribunale di Messina quattro delibere condominiali che:

(1) negano alla ditta di cui lei è titolare l’autorizzazione ad installare quattro condizionatori nella zona del cortile comune; (2) ne ordinano la rimozione (giacché sono stati già installati senza autorizzazione, secondo la prassi precedente); (3) dispongono l’obbligo di richiedere l’autorizzazione per la installazione di condizionatori al servizio di locali commerciali (o industriali); (4) danno mandato all’amministratore per le correlative diffide; in subordine chiedeva l‘accertamento del suo diritto a mantenere i condizionatori nella collocazione attuale.

Il Tribunale rigettava e compensava le spese; la Corte di appello rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello l'incidentale sulle spese.

Mevia ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, osserva che:

a) è stato più volte affermato che la naturale destinazione all'uso della cosa comune, può tener conto di specificità - che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino - solo se queste, costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo;

b) ai sensi dell’art. 1120 c.c., l’installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d’aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione;

c) il rilascio o il diniego di una siffatta autorizzazione può tutt’al più significare l’inesistenza o l’esistenza di un interesse di altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condomino determinatosi all’installazione; nel caso di specie non emerge dagli atti che sia stato accertato che l’installazione su parti comuni di condizionatori al servizio di un’unità immobiliare determini alterazione della destinazione delle cose comuni, né impedisca ad altri condomini di farne parimenti uso (anzi ciò è anche avvenuto, in precedenza).


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