Non imputabilita' dell'inadempimento: mera difesa o eccezione?

Non imputabilita' dell'inadempimento: mera difesa o eccezione?

Con l'ordinanza n. 12980/2020 la Corte di Cassazione chiarisce i termini entro cui è possibile eccepire la non imputabilità dell'inadempimento senza incorrere nelle decadenze ex art. 167 cpc

Lunedi 27 Luglio 2020

Il caso: C.M. conveniva in giudizio davanti al Tribunale i coniugi F.G. e D.M. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della ritardata consegna dell'appartamento da essa acquistato; costituendosi in giudizio, con comparsa depositata alla prima udienza, i convenuti eccepivano che l'inadempimento era dipeso da causa ad essi non imputabile.

Il Tribunale, ritenuta tale eccezione inammissibile, in quanto tardivamente dedotta oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c., accoglieva la domanda e condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni, della somma diEuro 12.000, oltre interessi e rivalutazione.

La Corte d'appello accoglieva l'impugnazione dei due coniugi, ritenendo al contrario la suddetta eccezione ammissibile e fondata, rigettava la domanda risarcitoria e condannava parte attrice al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio-

La Corte territoriale sul punto osservava che quella di non imputabilità dell'inadempimento doveva considerarsi una mera difesa e non eccezione, tanto meno in senso stretto, come tale sottratta alla decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c...

C.M. propone ricorso per cassazione, deducendo omessa e falsa applicazione dell'art. 167 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che quelle avanzate da controparte non fossero eccezioni in senso stretto e, come tali, non fossero soggette alla decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c..

Per la Corte di Cassazione, il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata va corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 4:

a) la Corte d'appello ha giustamente escluso che l'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisca eccezione in senso stretto, come tale soggetta alla decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c.;

b) ciò che non può essere condiviso nella motivazione è, piuttosto, e soltanto, la qualificazione di tale deduzione come mera difesa, anzichè quale eccezione in senso lato: rilievo, questo, che comunque non può condurre a mutare la suesposta conclusione, essendo noto che sia l'una che l'altra non sono soggette alla detta decadenza e sono rilevabili d'ufficio, con il solo limite rappresentato dal necessario riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo;

c) le argomentazioni difensive svolte dai convenuti nella propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado non si limitavano a negare la sussistenza o la fondatezza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria ma vi opponevano un fatto diverso, non compreso tra quelli allegati da controparte a fondamento della propria domanda, bensì dedotto quale causa non imputabile dell'inadempimento ad essi ascritto, e, dunque, come fatto impeditivo;

d) si trattava, dunque, non di mere difese ma di eccezioni in senso lato, le quali consistono, secondo la definizione ricavabile con chiarezza dall'art. 2697 c.c., nella allegazione (se fatta dalla parte) o nella rilevazione (se fatta d'ufficio dal giudice) di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.12980 2020

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