Non ammesso il deposito telematico degli atti processuali in Cassazione

Non ammesso il deposito telematico degli atti processuali in Cassazione
Mercoledi 6 Luglio 2016

La Corte di Cassazione con comunicato del 17/06/2016 inviato al CNF e pubblicato anche sul sito www.cortedicassazione.it, ha posto l'attenzione su un'avvertenza attinente al deposito telematico degli atti del processo.

In tale comunicato la Suprema Corte rileva che non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione ecc) in assenza del decreto prescritto dall'art. 16 bis comma 6 D.L. 179/2012.

E' al contrario ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo:

  1. prelievo o sollecita fissazione di ricorsi,

  2. riunione

  3. differimento della trattazione

  4. assegnazione alle Sezioni Unite.

Di seguito il testo del comunicato:

AVVERTENZA
Presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 C.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di "costituzione" a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 C.p. c.), in assenza del decreto prescritto dall'art. 16 bis comma 6 D.L. 179 del 2012 convertito in legge 221 del2012 ed in considerazione dell'espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall'art. 16 bis comma 1 bis del medesimo D.L.
E' invece ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esemplificativamente: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite). La copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presidente Titolare ed è inserita nel fascicolo.

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