La sentenza in commento chiarisce come, ai fini della validità della querela, l'atto di procedibilità depositato anche telematicamente debba essere provvisto di firma autenticata del querelante.
Giovedi 14 Marzo 2024 |
Nella sentenza Cass. pen., sez. V, 08.02.2024, n. 8920 la Suprema Corte si occupa di un caso, in primo grado, deciso dal Giudice di Pace di Palermo che dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di querela.
Il vulnus ravvisato risiedeva nel fatto che la persona offesa aveva depositato l’atto di procedibilità a mezzo di legale, ma senza che la sua sottoscrizione fosse stata autenticata.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha impugnato la sentenza mediante ricorso per cassazione, ritenendo sufficiente che la querela depositata a mezzo portale ministeriale fosse sottoscritta digitalmente dall’avvocato, riconosciuto attraverso le credenziali attribuite per l’accesso al sistema.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato.
Invero, l’art. 337 c.p.p. prescrive che la querela “recapitata” o “spedita” sia provvista di “sottoscrizione autentica” del querelante, con ciò dovendosi intendere autenticata da soggetto abilitato, tra cui il difensore della parte offesa.
Il P.M. ricorrente è incorso in errore, attribuendo validità alla sottoscrizione del legale meramente incaricato di depositare la querela, pur essendo ancora sprovvisto di nomina difensiva, conferitagli dal querelante solo in un momento successivo.
Secondo gli Ermellini, il difensore nominato può autenticare la querela mediante la sua firma digitale, ai sensi dell’art. 25 D.lgs. n. 82/2005, sostituendo essa l’apposizione di contrassegni o timbri di qualsiasi genere.
Ma, nel caso di specie, il legale delegato al deposito, non avendo rivestito il ruolo di difensore già nominato dalla persona offesa, non è equiparabile a pubblico ufficiale e, dunque, non appare idoneo ad autenticare la querela.
Il principio di legittimità sancito dalla Corte di legittimità è il seguente: “la querela spedita a mezzo posta (cui va equiparato l’inoltro a mezzo pec) deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto a ciò legittimato a norma dell’art. 337, cod. proc. pen., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l’istanza punitiva deve ritenersi inesistente”.