Mancanza della data nella relata di notifica della copia dell'atto: conseguenze

Mancanza della data nella relata di notifica della copia dell'atto: conseguenze

Con la sentenza n. 30873/2017, pubblicata il 22 dicembre 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale, nel caso in cui nella relazione di notifica di un atto che viene consegnata al destinatario manchi la data di consegna, la suddetta omissione configura una nullità assoluta insanabile nell’ipotesi in cui dalla suddetta notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti.

Lunedi 8 Gennaio 2018

Norma di riferimento. Articolo 148 c.p.c. relazione di notificazione: “L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario”

IL CASO: La vicenda esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione nasce dalla sentenza con la quale la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame proposto da un Comune avverso la sentenza emessa dal Tribunale.

La Corte Territoriale ha osservato che l’appello era stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza ritenendo priva di rilievo la circostanza della mancanza di data nella relata della copia della sentenza consegnata al Comune destinatario della notificazione, poiché nell'originale dell'atto notificato era indicata chiaramente tale data e non poteva sorgere dubbio alcuno circa la data della consegna, in quanto la notifica era stata eseguita a mani proprie del procuratore costituito dell’Ente in primo grado e la data indicata dall'ufficiale notificante nell'originale dell'atto non era stata contestata e costituiva parte integrante dell'atto pubblico.

L’ente soccombente proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione, deducendo, tra l’altro la violazione e la falsa applicazione dell’art 148 cpc. Secondo l’Ente ricorrente dalla suddetta mancanza si configurerebbe un'ipotesi di nullità insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l'esercizio del diritto di impugnazione.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, di parere opposto a quanto stabilito dalla Corte di Appello, ha accolto il motivo del ricorso, evidenziando che:

  1. l'omessa indicazione della data nella copia dell'atto consegnato al destinatario assume rilievo nel caso in cui dalla notificazione decorra (come nell'ipotesi in esame) un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto siffatta mancanza concreta una nullità insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l'esercizio dei diritti stessi, con conseguente applicabilità del termine "lungo" per l'impugnazione (Cass. n. 17688 del 2011, n. 5559 del 1998, n. 16578 del 2002, n. 3793 del 1988, n. 3068 del 1987, n. 5636 del 1986, n. 1245 del 1983);

  2. tale soluzione interpretativa si spiega con l’esigenza di garantire che l'esercizio del diritto di impugnare non possa essere ostacolato da fatti che introducono elementi di incertezza circa l'esatto momento a partire dal quale decorre il termine di decadenza entro il quale il diritto può essere esercitato. Difatti, il destinatario dell'atto notificato ben può fare affidamento sulle sole risultanze della relata apposta sulla copia a lui consegnata, che costituisce atto pubblico dotato di piena efficacia probatoria al pari della relata apposta sull'originale della copia notificata (cfr. Cass. n. 19156 del 2014 e n. 14781 del 2017 emesse in fattispecie relative all'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione in presenza di una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario).

  3. la mancanza della data nella relata della copia consegnata al destinatario della notifica, nel contesto della fattispecie complessa delineata dagli artt. 325 e 326 c.p.c., in cui la notificazione della sentenza costituisce attività acceleratoria e sollecitatoria dal cui esatto compimento prende a decorrere il termine breve per impugnare, costituisce difetto di un elemento essenziale dell'atto, non superabile con il mero rilievo della mancanza di contestazioni circa l'esecuzione della stessa come indicata nell'originale.

Allegato:
Cass. civile Sez. lavoro Sentenza n. 30873 del 22/12/2017

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