Nella sentenza n. 1416/2021 il Tribunale di Venezia chiarisce che, qualora manchi la delibera dell'assemblea, debba essere il Condominio a richiedere la proroga della mediazione.
Lunedi 6 Settembre 2021 |
Il caso: Nell'ambito di una controversia instaurata dal condomino Tizio per l'annullamento/nullità di una delibera adottata dall'assemblea del Condominio Delta, quest'ultimo sollevava eccezione di irregolarità della procedura di mediazione.
Per il Condominio convenuto, infatti, la mancata partecipazione alla procedura deflattiva sarebbe sostanzialmente ascrivibile all'Organismo di mediazione, il quale non avrebbe rispettato la disciplina legislativa vigente in materia come posta dall'art. 8 d. lgs. n. 28/2010 ed art. 71 quater disp. att. c.c.; sul punto il tribunale, nel rigettare l'eccezione, osserva che:
- se è vero che, ai sensi dell'art. 71 quater, commi 3 e 4, disp. att. c.c. "Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1135, secondo comma, del codice" e che "Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone...idonea proroga della prima comparizione", è altrettanto vero che la predetta proroga deve essere richiesta su istanza del condominio;
- nel caso di specie, dalla documentazione allegata dal patrocinio del Condominio convenuto, si evince che l'Organismo di mediazione, con nota del 5/9/2019, invitava il convenuto ad aderire alla procedura e che, a fronte della risposta dell'amministrazione condominiale, "pregava" l'Amministratore di voler convocare l'assemblea "nei tempi d'urgenza" e di voler fornire "nel più breve tempo possibile, vostra risposta"; a predetta richiesta formulata dall'Organismo seguiva la totale inerzia del Condominio convenuto: tant'è che si provvedeva a fissare il primo incontro alla presenza delle parti a distanza di oltre un mese dalla missiva, per il giorno 16.10.2019;
- è dunque evincibile, dall'inciso "su istanza del condominio" di cui al disposto normativo summenzionato, come ricada in capo al Condominio l'onere di attivarsi per ottenere la proroga: nel caso di specie, quest'ultimo non ha fatto più pervenire alcuna risposta all'Organismo di mediazione, né tantomeno alcuna nota giustificativa.
Tribunale Venezia sentenza n.1416 2021