Legge 13 novembre 2023, n. 159: conversione del cosiddetto Decreto Caivano.

Legge 13 novembre 2023, n. 159: conversione del cosiddetto Decreto Caivano.
Lunedi 20 Novembre 2023

Nella G.U., n. 266 del 14 novembre è stata pubblicata la Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 123/2023 (Decreto Caivano), recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Il provvedimento si compone di venticinque articoli ed è suddiviso in quattro capi, il primo dei quali introduce disposizioni riguardanti gli interventi infrastrutturali nel Comune di Caivano, ed in particolare: la nomina di un commissario straordinario che sarà tenuto all'adozione di un piano di interventi di riqualificazione del territorio, in particolare del centro sportivo ex Delphinia ( dove, ricordiamo, tra sporcizia e botte sono state, per mesi, violentate e finanche filmate in diretta social, dal branco, due bambine di 10 e 12 anni). I successivi capi riguardano gli interventi in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile, di offerta educativa e per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Di seguito, in estrema sintesi, le principali novità:

  • estensione del Daspo urbano ai maggiori di anni 14 che abbiano posto in essere “condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti”(art. 10). In questa ipotesi, il provvedimento sarà notificato agli esercenti la potestà genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

  • Per contrastare lo spaccio di stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, originariamente previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, venga applicato anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il divieto è stato esteso anche alle scuole, alle università e alle aree ad esse limitrofe.

  • Il divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento può applicarsi anche ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale.

  • Riguardo il foglio di via obbligatorio, viene aumentata di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, nell'ipotesi di violazione del provvedimento di allontanamento.

  • Si rafforzano le sanzioni per il porto abusivo di armi e viene introdotta una nuova fattispecie di reato: la stesa1, vale a dire la pubblica intimidazione con uso di armi, punito con la reclusione da tre a otto anni.

  • Cambiamenti significativi sono stati apportati al processo penale minorile, attraverso l'introduzione di nuove misure cautelari e percorsi di rieducazione:

    - è stata ridotta da cinque a tre anni la pena massima prevista per i reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;

  • per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori degli anni 14, si riduce da cinque a quattro anni;

  • per i delitti non colposi, per i maggiori di 14 anni, si riduce, da nove a sei anni, la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l'arresto in flagranza e la custodia cautelare;

  • il fermo, l'arresto e la custodia cautelare per il maggiore di 14 anni, possono essere disposti anche per il furto aggravato, per i reati in materia di porto d'armi, di violenza o minaccia, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Viene, inoltre, reintrodotta la custodia cautelare per il minorenne che, in veste di imputato, si sia dato alla fuga o qualora sussista concreto e attuale pericolo che si dìa alla fuga. Quanto al percorso rieducativo del minore, (nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, e sempre che i fatti non rivestano particolare gravità), il P.M. può notificargli (unitamente all’esercente la responsabilità genitoriale), la proposta di definizione anticipata del procedimento. subordinata alla condizione che lo stesso acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale, per un periodo compreso dai due agli otto mesi.

Il percorso rieducativo potrà essere intrapreso in fase di indagini preliminari e, nel caso di esito positivo, comporta la definizione del procedimento con sentenza di non luogo a procedere ed estinzione del reato, mentre, l’ingiustificata interruzione è valutata in caso di istanza di sospensione con messa alla prova avanzata successivamente. La messa alla prova viene esclusa per i procedimenti relativi a omicidio aggravato, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo aggravata, nonché rapina aggravata nelle ipotesi di procurata incapacità, appartenenza ad associazione mafiosa e reato commesso in danno di ultrasessantacinquenne.

L’obbligo di istruzione è confluito in una fattispecie delittuosa – art. 570-ter c.p.- che sanziona con la reclusione fino a due anni l’inosservanza e con la pena fino ad un anno, la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore scolastico annuale, senza giustificato motivo.

Nota:

1 Art. 421-bis c.p. punisce la condotta di chi, ‘al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti’ va a sostituire l’art. 6 l. n. 895/1967 che viene abrogato

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