La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3446 del 29 gennaio 2024 ha precisato che installare un gps nell'auto della moglie non integra il reato di interferenze illecite della vita privata.
Giovedi 1 Febbraio 2024 |
Il caso: Il Tribunale di Taranto, all'esito di giudizio abbreviato, condannava Tizio per il reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento del danno subito dalla parte civile: secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, l'imputato si sarebbe procurato indebitamente notizie attinenti alla vita privata della ex moglie, mediante l'utilizzo di un dispositivo GPS dotato di microfono, che aveva istallato all'interno dell'autovettura di quest'ultima e che gli consentiva di ascoltare le conversazioni intervenute all'interno del veicolo.
La Corte d'Appello, adita da Tizio, riformava la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste e revocando le statuizioni civili.
La moglie impugna la sentenza avanti alla Corte di Cassazione, deducendo che:
- la giurisprudenza più recente ha recepito una nozione più ampia del concetto di privata dimora e, con specifico riferimento al reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., avrebbe espressamente ritenuto rilevante, al fine della configurazione del reato, l'installazione di una microspia all'interno di un'automobile;
- nel caso in esame, l'autovettura della persona offesa andrebbe sicuramente ritenuta quale luogo di privata dimora, atteso che all'interno di essa la vittima intratteneva colloqui non solo personali, ma anche di carattere professionale, legati all'attività di avvocato, svolta dalla medesima.
Per la Corte la doglianza è infondata: sul punto osserva :
a) l'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che, a differenza di quanto dedotto nel caso in esame e desumibile dal contenuto del provvedimento impugnato, esso, sin dall'origine, sia strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione;
b) non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto (nella specie ex fidanzata) un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all'art. 615-bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen. - richiamato dall'art. 615-bis - tra i quali non rientra l'autovettura che si trovi sulla pubblica via.