Tizio ha convenuto l’avvocato Caio chiedendone di accertare l’inadempimento o l’inesatto adempimento colpevole e conseguentemente la risoluzione del contratto di mandato professionale avente ad oggetto l’opposizione a cartella esattoriale Equitalia/ Inps, e condanna al risarcimento dei danni subiti da Tizio, patrimoniali e non patrimoniali anche per perdita di “chance”, nella misura ritenuta di giustizia, in via equitativa.
L’avvocato Caio previa autorizzazione del Giudice, chiamava in causa la propria compagnia di Assicurazione chiedendo di essere manlevato e garantito dalle pretese attoree che comunque contestava e di cui ne chiedeva la rejezione in toto.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea condannando Tizio alla refusione delle spese di lite liquidate, non avendo dimostrato di avere conferito il mandato sostanziale, con la sottoscrizione della procura “ad litem” al professionista, in tempo utile per proporre impugnazione.
La sentenza qualifica l’azione promossa nel genus delle azioni di risarcimento da inadempimento contrattuale con conseguente onere della prova a carico del convenuto professionista di aver correttamente adempiuto all’obbligazione assunta, mentre in capo all’attore incombe l’onere di dimostrare la conclusione del contratto, il danno e il nesso causale tra danno e attività del professionista.
In sentenza il Giudice adito chiarisce che le obbligazioni del professionista sorgono con il contratto di patrocinio, qualificato come negozio bilaterale, e non necessariamente e solo con il rilascio di una “procura ad litem”, che è invece un negozio unilaterale, richiesto per lo svolgimento dell’attività processuale. Sarà dalla data di conferimento del mandato sostanziale che decorreranno gli effetti obbligazionari tipici dei contratti.
Le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c. che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato, il compimento di atti i quali, di regola, non richiedano speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito. V. Cass. civ. Sez. III, 28/09/2018, n. 23449.
Il Giudicante sottolinea inoltre come la qualifica del “danno” per le professioni intellettuali come l’Avvocato, è ravvisabile solo ed in quanto sulla base di criteri probabilistici , è dimostrato che senza l’omissione professionale (mancato rispetto dei termini per impugnare) il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’indagine riservata al Giudice, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici conformemente a Cass. Civ II Sez. Corte Cass. N 12354/2009.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa Cass. civ. Sez. III Ord., 21/06/2018, n. 16342.
Interessante anche la dichiarazione di inammissibilità di una prova orale dedotta dall’attore nella memoria 183 n 2 VI° co. Cpc in quanto relativa ad una circostanza non dedotta nell’atto di citazione e nella memoria 183 n 1 VI° co. Cpc