Inammissibile la contestazione alla ctu oltre il termine di cui all'art 157 cpc

Inammissibile la contestazione alla ctu oltre il termine di cui all'art 157 cpc

Con la sentenza n. 29099 del 5/1272017 la Corte di Cassazione individua il termine ultimo entro cui è necessario contestare a pena di decadenza le risultanze e/o le modalità di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.

Mercoledi 13 Dicembre 2017

Il caso:  B.A., in qualità di legale rappresentante della S. Data sas, conveniva davanti al Tribunale C.D. assumendo di avergli commissionatolo sviluppo di un software destinato alla gestione di risultati elettorali e, lamentando l'incompletezza dell'opera nonchè la mancanza di utilità, domandava la risoluzione per inadempimento del convenuto e la condanna dello stesso alla restituzione del corrispettivo e al risarcimento dei danni.

C. contestava l'inadempimento, eccepiva la decadenza dell'attore in ordine alla denunzia dei vizi e in via riconvenzionale chiedeva la risoluzione per inadempimento del committente e la condanna di questi'ultimo al pagamento delle somme ancora dovute, oltre al risarcimento dei danni.

Il Tribunale respingeva la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore, che condannava al pagamento della somma di Euro 4.834,03.

In sede di appello, la Corte distrettuale, dopo aver rigettato l'eccezione di decadenza dalla garanzia in relazione ai vizi dell'opera, nominava un consulente tecnico per verificare se le parti di lavoro consegnate contenevano vizi oppure se si trattava solo di procedere a meri adattamenti del programma.

Il CTU accertava che le parti di lavoro consegnate dal C. erano affette da vizi tali da compromettere in maniera apprezzabile l'utilizzo; sulla base di tali risultanze la Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal B. e condannava il convenuto alle restituzioni e alle spese del doppio grado.

C. proponeva ricorso per Cassazione, rilevando, tra l'altro, violazione e falsa applicazione dell'art. 194 cpc in relazione agli artt. 183, 184 (formulazione ante riforma del 2005) e art. 345 cpc e art. 87 disp.att. cpc, in una con nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 360 cpc comma 1, nn. 3 e 4: la Corte territoriale infatti:

- ha basato la decisione sulla consulenza tecnica che però avrebbe acquisito nuovi documenti non agli atti;

- ha permesso quindi al committente di allegare solo in sede di consulenza tecnica "le istruzioni" poi utilizzate come parametro di valutazione per la risposta al quesito;

- in tal modo è stato eluso il principio delle preclusioni istruttorie anche in violazione del dovere di lealtà processuale.

La Suprema Corte, nel ritenere infondata la doglianza, osserva che:

le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicchè sono soggette al termine di preclusione di cui all'art. 157 cpc, comma 2, dovendo, pertanto, dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito (v. Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014; Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010 ; Sez. 2, Sentenza n. 12231del 19/08/2002);

- nel caso in esame, risulta che il convenuto si sia limitato a contestare l'operato del CTU (che avrebbe acquisito, per rispondere al mandato, documenti non ritualmente prodotti) solo al consulente e prima del deposito della relazione finale e non già sotto forma di specifica eccezione al giudice istruttore nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.

Esito: rigetto del ricorso e condanna alle spese.

Allegato:

Cassazione civile Sez. II Sentenza n. 29099 del 05/12/2017

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